Accesso al beneficio negato per chi può andare in pensione con la legge Monti-Fornero mentre fruisce del sostegno al reddito
I lavoratori salvaguardati, per i quali le imprese abbiano stipulati accordi in sede governativa, che raggiungono i requisiti pensionistici previsti dalla Riforma Monti-Fornero di fine 2011 nel periodo di fruizione degli interventi a sostegno del reddito non potranno accedere al beneficio della salvaguardia prevista dal Dl 95/12 (Spending review).
Lo ha precisato l’Inps con il messaggio 17606 di ieri. L’articolo 22 del citato decreto aveva previsto l’ampliamento di ulteriori 55mila lavoratori salvaguardati dai requisiti più severi previsto dal Decreto Salva Italia. Nel decreto dell’8 ottobre 2012, attuativo della seconda salvaguardia, il ministero del Lavoro aveva fissato in 40mila unità il numero dei lavoratori coinvolti per i quali le imprese avessero stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali e l’applicazione di criteri ben precisi.
Tali accordi dovevano risultare stipulati entro il 31 dicembre 2011 e la cessazione dall’attività lavorativa e il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91 doveva essere avvenuta in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011. Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o della mobilità lunga. Gli accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l’accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la mobilità o ricorrendo prima alla cassa integrazione guadagni straordinaria e in seguito alla mobilità. Si tratta di lavoratori che avrebbero maturato i requisiti per la pensione dopo il 31 direalizzare in collaborazione con il disabile e la sua famiglia in base a un piano personalizzato. Il contributo ministeriale per il 2013 ammonta a 3,2 milioni. cembre 2011, ma durante il periodo di fruizione della prestazione. In tal caso l’Istituto ha precisato che la salvaguardia trova applicazione nei confronti di quei soggetti che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal Dl 201/11 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito. In altri termini, se gli interessati riescono a perfezionare i requisiti pensionistici autonomamente accederanno alla pensione con i canali ordinari; in caso contrario si applicherà la salvaguardia alle condizioni sopra dette. Nel messaggio Inps non sono ricomprese le altre categorie di lavoratori quali i soggetti con prestazione a carico dei fondi di solidarietà, gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, nonché i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi d’incentivo all’esodo per i quali restano confermate le disposizioni già impartite con il messaggio 4768/13 e con la circolare 76/13. vite sulle misure da prendere per ridurre il consumo delle buste di plastica o sportine usa e getta.
Il Sole 24 Ore – 5 novembre 2013