“Non pare possibile che gli operatori del settore alimentare possano impedire o vietare tale facoltà di utilizzo. Ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto alla verifica dell’idoneità e della conformità alla legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore”. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute diffusa oggi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato. Previste possibili “criticità” legate alla “diversità di peso dei contenitori alternativi” rispetto alle buste dei supermarket. LA CIRCOLARE
I clienti dei supermarket possono portarsi da casa i sacchetti per l’ortofrutta e non sono obbligati a prendere quelli forniti a pagamento dal negozio. I sacchetti dei consumatori devono però avere le stesse caratteristiche di quelli dei supermarket: monouso, nuovi, adatti per gli alimenti e compostabili (cioè biodegradabili in 3 mesi). Lo prevede una circolare del Ministero della Salute diffusa oggi, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 21 marzo scorso che aveva dato il via libera alla possibilità di portarsi i sacchetti da casa.
Sulla circola si legge, infatti, che “deve ammettersi la possibilità di utilizzare – in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell’esercizio commerciale – contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quali frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore”.
Quindi “non pare possibile che gli operatori del settore alimentare possano impedire o vietare tale facoltà di utilizzo”. Tuttavia, prosegue il Ministero della Salute, “laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato nell’esercizio commerciale per l’acquisto di frutta e verdura sfusa, può utilizzare sacchetti autonomamente reperiti solo se idonei a preservare l’integrità della merce e rispondenti alle caratteristiche previste dalle legge 123/2017, che ha introdotto l’obbligo dei sacchetti compostabili a pagamento per l’ortofrutta”.
30 aprile 2018 – Quotidiano sanità