“Si tratta di un tassello cruciale che riesce a coniugare, in modo equilibrato, da un lato l’utenza per quanto riguarda la possibilità di un adeguato ristoro, dall’altro i legittimi interessi d’impresa del mondo assicurativo e delle strutture, anche quelle che hanno deciso di optare per un regime di auto ritenzione”. Quanto alla formazione Ecm, il punto stralciato dal decreto attuativo è stato recepito in Parlamento dal decreto Pnrr: “C’è stata la volontà di introdurre un incentivo all’aggiornamento professionale”. Così il ‘padre’ della legge 24/2017 commentando il provvedimento approvato in Stato Regioni.
Lo scorso 9 febbraio la Conferenza Stato Regioni ha approvato il nuovo schema di decreto con il regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, previsto dall’articolo 10 della Legge Gelli (24/2017). Tra le novità più rilevanti confermate troviamo lo stralcio della parte in cui per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale i sanitari avrebbero dovuto essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La misura resta comunque in vigore ma nelle modalità previste dal decreto Pnrr e con riferimento temporale al triennio formativo 2023-2025.
Sono stati poi fissati i paletti sui massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative obbligatorie per responsabilità civile verso terzi, per le strutture. Massimali che potranno essere rivisti annualmente. Per avere un quadro più chiaro di cosa comporteranno queste novità abbiamo interpellato Federico Gelli, ‘padre’ della legge sulla responsabilità sanitaria e la sicurezza delle cure, nonché attuale responsabile della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Toscana.
Dottor Gelli, parliamo di un provvedimento atteso da tempo. Tradotto in operatività cosa cambia per operatori e strutture sanitarie?
Si tratta di un tassello cruciale che riesce a coniugare, in modo equilibrato, da un lato l’utenza per quanto riguarda la possibilità di un adeguato ristoro, dall’altro i legittimi interessi d’impresa del mondo assicurativo e delle strutture, anche quelle che hanno deciso di optare per un regime di auto ritenzione. Finalmente viene applicato il modello Rc auto dell’azione diretta, che contribuirà assieme all’accertamento tecnico preventivo e alla conciliazione obbligatoria a semplificare e accorciare i tempi di risarcimento del danno. Questa approvazione darà inoltre il via all’ultimo passaggio normativo: quel decreto attuativo sul fondo di solidarietà che servirà per ristorare i cittadini che non sono stati indennizzati a causa di disservizi nelle coperture assicurative o massimali insufficienti; ma anche per abbattere i costi delle coperture assicurative dei liberi professionisti.
Un passaggio determinante riguarda la formazione continua Ecm: la parte stralciata dal provvedimento resta operativa nelle modalità previste dal decreto Pnrr. Quindi le assicurazioni non potranno coprire chi non avrà ottenuto almeno il 70% dei crediti previsti dall’obbligo Ecm?
Direi di sì, e credo si possa leggere come la volontà di introdurre un incentivo all’aggiornamento professionale e un’ulteriore garanzia di cure e assistenza adeguate ai pazienti. Questo perché solo un operatore sanitario aggiornato può offrire ai pazienti assistenza e cure di qualità. Si prevede quindi che in caso di errore medico, se il camice bianco non si è adeguatamente formato, la struttura o il professionista sanitario, nel caso di esercizio di libera professione, non può beneficiare della copertura assicurativa, se il professionista sanitario non raggiunge almeno il 70 per cento dei crediti formativi, come previsto dal suo ordine professionale. Come dicevo questo può essere inquadrato come uno stimolo a non trascurare mai l’importanza fondamentale dell’aggiornare costantemente le proprie conoscenze e competenze.
A proposito di formazione e strutture sanitarie l’articolo 6 spiega che le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Questo vale anche per la formazione?
Certamente, il punto è ben chiarito nel testo approvato. Proprio il citato articolo 6 dove si spiega che le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie saranno tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Le strutture dovranno rendere i dati disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, di tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio delle attività della funzione di risk management. Non sfuggiranno a questo obbligo anche le informazioni riguardanti lo ‘stato’ formativo del singolo professionista sanitario riguardo il suo adempimento di formazione Ecm.
Altro aspetto chiave riguarda il risk management. Cosa è opportuno tenere in considerazione e di conseguenza come bisogna muoversi?
Già la legge 24/2017 si poneva l’obiettivo di introdurre nelle strutture un modello di risk management che agisse secondo un approccio sistemico capace di introdurre meccanismi di controllo per la prevenzione dell’errore. Si punta quindi a creare un sistema capace di anticipare i rischi individuando le situazioni di pericolo presunto e conseguentemente prevedendo delle procedure e delle pratiche controllate. Un simile sistema di controllo del rischio renderà inoltre gli ospedali “assicurabili”, in grado cioè di adempiere allo stesso obbligo di assicurazione imposto dalla legge. Con il decreto varato in questi giorni si ribadisce l’obbligatorietà da parte della struttura di dover garantire al suo interno la presenza di un risk manager, insieme ad altre figure professionali con le quali dovranno essere valutate sul piano medico-legale, clinico e giuridico la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura. Formare e valorizzare la presenza di queste figure professionali sarà quindi fondamentale per garantire il buon funzionamento ma anche la stessa sostenibilità delle strutture.
Giovanni Rodriquez – Quotidiano sanità
21 febbraio 2022