Il Sole 24 Ore sanità. La Legge di bilancio 2022 ha riconosciuto il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la così detta Quota 102 . Il requisito anagrafico di 64 anni non è soggetto all’adeguamento agli incrementi alla speranza di vita.
La norma coordina anche la previgente disciplina della pensione anticipata ” Quota 100 ” ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro il 2022. Con la circolare 38 dell’8 marzo scorso l’ Inps chiarisce diversi problemi sorti per la sua corretta applicazione.
È prevista la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico delle predette gestioni (vedi circolare n. 11 del 29.01.2019). Il cumulo è invece escluso per i periodi di contribuzione versati presso le Casse di previdenza dei libri professionisti che possono essere valorizzati solo previa ricongiunzione onerosa all’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago). Ai fini della maturazione del diritto alla pensione, l’assicurato può eventualmente procedere con il riscatto di periodi assicurativi.
Confermato il divieto di cumulo con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui. Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico trovano applicazione le disposizioni che prevedono una disciplina diversificata per il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a secondo del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della diversa Gestione previdenziale. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi :
– 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto nell’anno corrente, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al 1° maggio 2022, in caso di trattamento pensionistico liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’Ago, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Ago.
– 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. In questo caso, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al 2 luglio 2022, per il trattamento liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Si ricorderà che fino al 31 dicembre scorso, per l’intero triennio 2019/2021, i lavoratori hanno avuto l’opportunità di pensionarsi perfezionando un’età non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni , questa opportunità rimane valida per i lavoratori che hanno maturato questi requisiti entro il 31 dicembre 2021, i quali possono esercitare il loro diritto in un qualsiasi momento successivo alla predetta data. Anche per ” quota 102″, una volta maturati tutti i requisiti entro il 31 dicembre 2022, sarà possibile esercitare il diritto di pensionamento in un qualsiasi momento successivo alla predetta data.
L’Inps sottolinea nella circolare appena pubblicata che ai fini della maturazione del diritto a pensione, sia con ” quota 100 ” e sia con ” quota 102 “, sono utili i contributi da riscatto che sono considerati nella loro collocazione temporale e che esplicano effetto come fossero stati tempestivamente versati. Cioè acquisiti nella posizione assicurativa dell’interessato. Di conseguenza, il lavoratore che perfezioni i requisiti per la pensione ” quota 100 ” tra gennaio 2019 e dicembre 2021 ovvero per la pensione ” quota 102 ” entro la fine del corrente anno 2022, potrà conseguire la pensione in qualsiasi momento, anche successivo alle predette scadenze, ferme restando le norme sulla decorrenza, cioè le cosiddette “finestre” così come sopra indicate.
Per i lavoratori interessati dalla pensione anticipata (Quota 100/Quota 102) il termine di pagamento dei Tfs/Tfr decorre non dal collocamento a riposo ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico..
Pertanto il termine di pagamento delle indennità di fine servizio non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, con riferimento all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. A seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata. Qualora nel corso dei 24 mesi, l’iscritto dovesse raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del Tfs/Tfr potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo. Decorsi i 12 o 24 mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, concesso dal legislatore all’Inps per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.