E’ stata pubblicata sul Bur n. 28 del 24 marzo la legge regionale n.5 del 18 marzo che provvede al riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute”. Con questa legge, approvata dal consiglio regionale con deliberazione del 3 marzo scorso, la Regione Veneto disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’IzsVe perseguendo le finalità stabilite dalla nuova normativa nazionale quali la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa e la razionalizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa. La legge approva il nuovo testo dell’Accordo per la gestione dell’Istituto tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e province autonome di Trento e Bolzano.
Il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione Friuli Venezia Giulia e uno a testa dalle Province di Trento e Bolzano.
Essi dovranno essere muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.
Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, sentito il Ministro della salute, Il Presidente della Regione del Veneto invia agli enti cogerenti la proposta di nomina del direttore generale su cui tali enti devono esprimersi entro novanta giorni. Qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provvede alla nomina il Ministro della salute, su richiesta del Presidente della Regione del Veneto.
Tra le disposizioni transitorie entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del’accordo, il consiglio di amministrazione in carica provvede alla revisione dello statuto dell’istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo. Le disposizioni dell’Accordo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali o provinciali di approvazione dello stesso.
Nella relazione al Consiglio regionale della V commissione viene evidenziato come le modifiche “sono state concepite per rendere l’Istituto più competitivo anche a livello internazionale, senza dimenticare tuttavia la realtà territoriale che non comprende solo il variegato assetto regionale veneto bensì anche quello della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Invero, sulla scorta dell’esperienza fin qui maturata si è ritenuto di operare su due versanti diversi ma complementari. Da una parte, migliorare l’iter decisionale tra l’Istituto ed i Cogerenti ponendo un soggetto, il Veneto, quale capofila per consentire un raccordo ottimale con le limitrofe realtà territoriali; dall’altra, traslare all’Istituto le migliori esperienze già condotte nelle aziende sanitarie anticipando, ad esempio, in ambito contabile, la sottoposizione dell’istituto alla più recente normativa di cui al decreto legislativo 118/2011. Le innovazioni previste nei termini testé illustrati, consentono, pertanto, di esplicare, su nuove basi, i meccanismi di verifica e interazione tra Cogerenti e l’Istituto concorrendo ad assicurare un ampliamento delle possibilità e delle risorse da offrire agli stakeholders con l’auspicio che, anche grazie a rinnovate modalità operative, l’Istituto continui ad apportare il proprio prezioso supporto all’economia del settore primario”.
A cura ufficio stampa Sivemp Veneto – 26 marzo 2015