Rimborsi superiori ai 4mila euro a rischio blocco temporaneo anche se il modello 730 è presentato tramite Caf o intermediari abilitati. È questo quanto si ricava dalle risposte della circolare 12/E/2016 che sul punto contiene una modifica significativa rispetto alla versione fornita durante Telefisco.
Sotto la lente
A partire dalle dichiarazioni presentate quest’anno, potranno essere soggetti a un controllo preventivo con successivo rimborso a cura delle Entrate i 730 presentati con modifiche in presenza di determinate circostanze: elementi di incoerenza rispetto a criteri che saranno individuati da un apposito provvedimento (a oggi non ancora emanato) e un rimborso superiore a 4mila euro (nuovo articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014). Il controllo dell’Agenzia dovrà essere effettuato entro 4 mesi dal termine per l’invio della dichiarazione (7 luglio) e il rimborso sarà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione del modello. La circolare 12/E/2016 con riguardo agli indicatori di incoerenza conferma che saranno collegati, ad esempio, alla tipologia e all’entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta. In pratica, quindi, l’entità delle modifiche indirizzerà le selezioni.
Lo sblocco
Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 5 del Dlgs 175/2014 prevede che il blocco scatti «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata». Letteralmente, quindi, non dovrebbe interessare il caso del 730 a credito presentato da un intermediario che appone il visto di conformità. Come già segnalato (si veda Il Sole 24 Ore del 7 febbraio) il problema però si pone perché la legge di Stabilità 2016 ha modificato anche il comma 4 dell’articolo 1 del Dlgs 175/2014 prevedendo che, in caso di presentazione del 730 tramite un intermediario abilitato si applicano, tra le altre, anche le disposizioni previste dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 5. Partendo da questo presupposto le Entrate hanno integrato il testo della risposta di Telefisco affermando che «per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, del Dlgs 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati». Anche se nella circolare la circostanza in questione non viene esplicitata, è da ritenere che il controllo preventivo possa scattare solo se il 730 è presentato dall’intermediario con le forme e i canali tradizionali (articolo 13 del Dm 164 del 31 maggio 1999) e non anche se lo stesso intermediario accede, con delega, alla precompilata dell’assistito e invia (canale Entratel) il modello 730 accettato o modificato. In quest’ultimo caso, infatti, si rientra nel comma 3 e non 4 dell’articolo 1 del Dlgs 175/2014.
Va poi ricordato che in base al comma 3 dall’articolo 5 del Dlgs 175/2014, il controllo formale del 730 è comunque sempre effettuato nei confronti di Caf o professionisti quando questi soggetti si interpongono tra contribuenti ed Entrate, in quanto tenuti a rilasciare il visto di conformità sui 730 da loro presentati. Questi ultimi, in buona sostanza, mantengono la responsabilità della certificazione del contenuto della dichiarazione (e quindi anche del credito che ne risulta) a prescindere dalla forma con cui è presentata la dichiarazione, tanto è vero che l’eventuale attività di recupero delle imposte del contribuente ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973, è svolta direttamente nei loro confronti. Per questo motivo i 730 a credito “vistati” presentati tramite Caf e intermediari abilitati, dovrebbero sempre e comunque essere esclusi dai controlli preventivi delle Entrate e, in questo senso, si esprimono in forma tranciante le istruzioni al modello 730/2016.
Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocch – Il Sole 24 Ore – 12 aprile 2016