Per i deputati l’articolo 117 della Costituzione, così come riformulato nel ddl già approvato dal Senato, attribuisce in via esclusiva alle Regioni la potestà legislativa sulle politiche sociali e allo Stato quella sulla tutela della salute. Un’asimmetria pericolosa perchè le due materie sono complementari. Il presidente della Commissione annuncia emendamento in aula. IL PARERE.
Nella seduta di ieri la Commissione Sanità di Montecitorio ha espresso parere favorevole al testo di riforma della Costituzione all’esame della Commissione Affari Costituzionali. Nel licenziare il parere, la Commissione ha rilevato che il nuovo articolo 117 attribuisce in via esclusiva alle regioni la potestà legislativa in materia di politiche sociali, materia invece complementare alla tutela della salute, rientrante nella competenza esclusiva statale secondo il testo approvato dal Senato.
Per Pierpaolo Vargiu, presidente della XII Commissione della Camera, “con la nuova Costituzione verranno ridotti i danni di un federalismo della sanità che dal 2001 ha in realtà portato a ventuno sistemi sanitari diversi che non garantiscono affatto cure uguali per tutti. Restano alcune perplessità su quanto questa riforma sia in grado di fare definitiva chiarezza sul riparto delle competenze tra Stato e regioni sulle politiche socio-sanitarie. Per questo presenterò un emendamento in aula: non possiamo perdere quest’occasione storica e limitarci a ridurre i danni, rinunciando a favorire un sistema socio-sanitario che garantisca tutele omogenee su tutto il territorio nazionale, consentendo il controllo dell’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse economiche e assicurando il diritto alla salute di tutti i cittadini italiani, al Nord come al Sud”.
Il parere favorevole della commissione Affari Sociali è stato accompagnato da alcune osservazioni che riportiamo qui di seguito:
a) all’articolo 117, comma secondo, lettera m), valuti la Commissione di merito l’opportunità di separare i due periodi, inserendo il secondo periodo relativo alle disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e la sicurezza del lavoro in una distinta lettera da inserire dopo la lettera m);
b) all’articolo 117, comma secondo, lettera m), valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere che allo Stato spetti anche la potestà legislativa esclusiva in materia di disposizioni generali e comuni per le politiche sociali;
c) valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere che la clausola di supremazia di cui all’articolo 117, comma quarto, consenta in maniera esplicita allo Stato di intervenire anche quando lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
d) valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere, in caso di inerzia dello Stato nella adozione delle disposizioni generali e comuni in materia di tutela della salute, che le regioni possano legiferare in tale materia in attesa della legge statale, al fine di evitare lacune normative.
Giovanni Rodriquez – QS – 12 dicembre 2014