Serve una legge ordinaria per riformare gli ordinamenti professionali di avvocati, chimici, notai, architetti e ingegneri, attuari, veterinari, medici e farmacisti, periti industriali e agrari, geometri e ostetriche.
Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, i rispettivi ordini e collegi godono di una riserva assoluta e pertanto non è possibile intervenire con un semplice regolamento di delegificazione. Modalità, quest’ultima, prevista dalla legge 138 del 2011 per arrivare a una riforma delle professioni in tempi brevi. La norma, che dà al governo tempo fino al 13 agosto 2012 per rivedere le regole, è da diverso tempo sotto i riflettori. E oggi arriva il parere del presidente emerito della Corte costituzionale Piero Alberto Capotosti a confermare che per gli avvocati un regolamento ministeriale sarebbe illegittimo e incostituzionale.
A rivolgersi a Capotosti sono stati gli avvocati. Anche se nelle stesse condizioni dei legali si trovano le altre professioni citate. A spiegare il possibile fuori gioco del governo è lo stesso Cnf. «Il quesito a cui l’insigne giurista ha dato risposta», spiega una nota, «era se fosse applicabile al Cnf l’articolo 3, comma 5, lettera f del decreto legge n.138/2011, che stabilisce con norma generale la delegificazione anche per disciplinare la distinzione tra funzioni amministrative e disciplinari.
Capotosti ha rilevato come diventi «dirimente» la veste specifica con la quale i diversi Consigli esercitino tali funzioni e ricorda che il Cnf esercita la funzione disciplinare come giudice speciale, come ha rilevato la stessa Corte costituzionale. Questo significa che, in virtù dell’articolo 108 della Costituzione, opera la riserva di legge che preclude al legislatore di trasferire la competenza normativa in materia alla fonte regolamentare del governo». Stamattina, intanto, scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla riforma forense.
ItaliaOggi – 15 maggio 2012-05-15