Il disegno di legge che contiene deleghe legislative da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all’approvazione della legge, per la sanità prevede il cambio di rotta sulla governance del Ssn già annunciato dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. In particolare il testo approvato prevede per gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende alcuni principi fondamentali. Innanzittutto la selezione unica per titoli previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni, per l’inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il ministero della Salute.
Tale elenco sarà aggiornato con cadenza biennale, e da esso le regioni e le province autonome devono attingere per le nomine che saranno effettuate su una rosa di candidati individuati e previo colloquio. Quindi un sistema di verifica e di valutazione dell’attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti.
E’ prevista la decadenza dall’incarico e la possibilità di reinserimento soltanto all’esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.
Per i direttori amministrativi e i direttori sanitari è prevista una selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, tra quantiin possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l’inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine.
Anche in questo caso si avrà la decadenza dall’incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.
Personale e Riforma della dirigenza pubblica
Si delega il Governo anche la riforma della dirigenza pubblica. I principi indicati per il legislatore delegato riguardano:
la dimensione della dirigenza;
– l’inquadramento dei dirigenti: l’istituzione di un ruolo unico; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle amministrazioni non statali, con possibilità di scambio tra dirigenti appartenenti a ruoli diversi; omogeneizzazione delle retribuzioni;
– l’accesso alla dirigenza per concorso e per corso-concorso;
il conferimento degli incarichi dirigenziali: mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall’amministrazione e approvazione, preventiva o successiva, da parte di una specifica Commissione;
– la durata degli incarichi dirigenziali;
– i dirigenti privi di incarico: collocamento in disponibilità, con successivo licenziamento dopo un periodo definito;
– la valutazione dei risultati e la responsabilità dei dirigenti;
la dirigenza delle regioni e degli enti locali.
dal Sole 24 Ore sanita – 13 luglio 2014