L’articolo 10 del Disegno di legge, che ridefinisce la dirigenza pubblica, è quello che maggiormente interessa il comparto sanitario. La Commissione Igiene e Sanità nel corso di approvazione del parere aveva sottolineato, tra l’altro, come il Ddl Madia fosse in conflitto “con il D.Leg.vo 502/92 che regola la dirigenza del Servizio sanitario nazionale”.
L’esame del disegno di legge di riorganizzazione della Pubblica amministrazione, firmato dalla ministra della PA, Maria Anna Madia, verrà ripreso domani pomeriggio dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato dopo quasi due mesi di stop. L’esame del Ddl, incardinato a Palazzo Madama il 3 settembre 2014, si è interrotto a novembre per permettere alla Commissione Affari Costituzionali di lavorare alla riforma della legge elettorale. Ad ottobre sono stati depositati gli emendamenti (circa mille), che sono stati esaminati dalla commissione Bilancio per i pareri.
Lo scorso 28 ottobre la Commissione Igiene e Sanità del Senato nel dare il parere favorevole al Ddl, con osservazioni faceva notare come l’articolo 10 del disegno di legge fosse in conflitto “con l’ordinamento che regola la dirigenza del Servizio sanitario nazionale (decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui la suddetta dirigenza è articolata in: sanitaria (medica e non medica); tecnica e professionale; amministrativa. In armonia con laratio del provvedimento in esame la dirigenza tecnica e professionale troverebbe una sistemazione coerente insieme con la dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che andrebbe previsto in modo più esplicito un quarto ruolo unico della dirigenza pubblica, e cioè quello della dirigenza sanitaria medica e non medica del Servizio sanitario nazionale, per la quale non trovano applicazione le previsioni dello stesso articolo 10, comma 1, lettere da b) a m), essendo tutte queste materie già disciplinate da uno specifico ordinamento, peraltro largamente anticipatorio di quelle stesse previsioni”.
Sempre la Commissione Sanità del Senato osservava come “la prevista possibilità di conferire incarichi dirigenziali appare fonte di equivoci, laddove l’affidamento dell’incarico costituisce elemento essenziale e fondante la qualifica dirigenziale”,
Inoltre per i componenti della XII Commissione di Palazzo Madama sempre a proposito dell’articolo 10 riguardante la dirigenza pubblica c’era da osservare come “ferme restando la natura fiduciaria dell’affidamento degli incarichi di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, individuato nell’ambito di un elenco nazionale di idonei (non una graduatoria, quindi), e la nomina da parte di questi dei rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, sulla base di un elenco regionale di idonei (non una graduatoria, anche in questo caso), nei criteri direttivi andrebbero richiamati i principi di autonomia e indipendenza dei soggetti che valutano tali figure da quelli che effettuano le relative nomine, salvi i criteri di conferibilità e di incompatibilità, di cui al decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013 e successive integrazioni e modificazioni, al fine di tutelare il riconoscimento delle competenze e del merito”.
Infine la Commissione faceva notare la necessità di chiarire “se gli elenchi da cui attingere per la nomina dei direttori sanitari e amministrativi siano solo quelli della regione nella quale è ubicata l’azienda sanitaria cui la figura dirigenziale deve essere preposta; inoltre, occorrerebbe chiarire se il principio di delega relativo alla nomina dei direttori generali valga anche per le regioni a statuto speciale”.
Quotidiano sanità – 7 gennaio 2015