Riguardo all’applicazione della legge Fornero (92/2012) nelle aziende sanitarie è necessario attendere i princìpi di armonizzazione che emanerà la Funzione pubblica?
In particolare in un quesito agli esperti del Sole 24 Ore si chiede se va già applicata la legge per quanto riguarda la convalida delle dimissioni volontarie dal rapporto.
Ritengo che tutti i contenuti della legge n. 92 siano applicabili alle amministrazioni pubbliche, visto che l’articolo 1, comma 7, esplicitamente prevede che «costituiscono princìpi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». È pur vero che il successivo comma 8 demanda al ministro della Pa di definire «gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina» ma è difficile negare che quello della prevenzione delle dimissioni in bianco sia un principio generale. Potrebbe sembrare improprio che il Legislatore abbia inteso reprimere questa prassi anche in ambito pubblico ma in via del tutto teorica non si può escludere che un comportamento opportunistico – e, ovviamente, illecito – come questo possa essere messo in atto anche da un’azienda sanitaria, un Comune ecc. Se il Legislatore avesse voluto derogare avrebbe dovuto pronunciarsi esplicitamente, anche ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, del decreto n. 165, peraltro direttamente richiamato dalla stessa legge n. 92. Anche la circolare n. 18 del 18 luglio scorso del ministero del Lavoro non dice nulla in tema di armonizzazione, lasciando tacitamente intendere che nelle more delle direttive i princìpi generali comunque si applicano. Tanto premesso, credo che la decisione più prudente e rispettosa della legge, in attesa delle direttive del ministero, sia quella di applicare la norma sulla convalida delle dimissioni, fermo restando che sarà eventualmente la Direzione territoriale del lavoro a formalizzare al lavoratore o al datore di lavoro un avviso contrario.
(Stefano Simonetti) – Il Sole 24 Ore sanità – 23 settembre 2012