Sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 è stato pubblicato il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 recante “Codice della protezione civile”. Il nuovo Codice, dopo il parere n. 2647 del 19 dicembre 2017 del Consiglio di Stato è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 66 del 29 dicembre 2017. Il provvedimento è stato integrato in esito all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata e recepisce alcune osservazioni formulate dal citato parere del Consiglio di Stato, nonché le condizioni espresse dalle Commissioni parlamentari competenti.
L’obiettivo del decreto legislativo che entrerà in vigore il 6 febbraio 2018 è il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza. Il nuovo Servizio nazionale tutelerà anche gli animali in tutti gli eventi calamitosi, sia quelli naturali che derivanti da attività umane. In caso di calamità naturale l’attività della protezione civile si dovrà estendere al soccorso e all’assistenza degli animali.
Il decreto:
- chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale;
- migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
- definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile;
- stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
- migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale;
- introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza;
- individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
- finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
- coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile.
La riforma delinea poi il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, articolato in diverse fasi:
- la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile;
- la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;
- l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento.
Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi. Per dare il giusto risalto alla partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, si regolamentano le attività di volontariato organizzato, definendo in maniera chiara i gruppi comunali di protezione civile e introducendo la responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di protezione civile ai diversi livelli.
Le strutture del Servizio sanitario nazionale rientrano nelle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, la cui azione si esplica anche a fronte di rischi di tipo igienico-sanitario.
E’ previsto anche il concorso alle attività di protezione civile degli ordini professionali e dei rispettivi Consigli nazionali “anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione con gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e con le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
Prevista inoltre una ripartizione delle risorse in tre fondi: fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio); fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali); fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale).
GLI ANIMALI DOVRANNO ESSERE SOCCORSI DALLA PROTEZIONE CIVILE
La protezione civile ha da oggi per Legge tra le sue finalità e tra le attività da svolgere l’azione di soccorso e l’assistenza degli animali colpiti da calamità naturali, come le popolazioni umane.
LE INTEGRAZIONI NORMATIVE
Articolo 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
Articolo 2 (Attività di protezione civile)
6. La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
23 gennaio 2018