La riforma oggi alla Camera: tra le novità, “vietato vietare” il possesso di cani e gatti in condominio. Amministratori in carica due anni
La riforma del condominio approda, dopo lungo peregrinare, all’esame dell’aula di Montecitorio, che ne avvierà oggi la discussione, in previsione dell’ok definitivo. La Commissione Giustizia ha dato via libera al testo, apportando alcune modifiche, su cui dovrà pronunciarsi in tempi rapidi l’omologo consesso dedicato al Bilancio. Se ciò avverrà, la riforma del condominio otterrà probabilmente l’accelerazione decisiva per diventare legge nei prossimi mesi.
E di novità, in pentola, ce ne sono parecchie per chi è abituato alla condivisione di spazi privati e comuni nel medesimo immobile abitativo. A cominciare dai tanti residenti che detengono animali domestici negli appartamenti e, di conseguenza, nei passaggi generali per tutti i condòmini. Il testo uscito dalla Commissione Giustizia, infatti, sancisce che i singoli regolamenti non possano in alcun modo precludere il possesso o la presenza di cani e gatti, né, tantomeno, porre limiti alle destinazioni d’uso di proprietà esclusiva.
Tali dissidi emergono, in maniera molto frequente, nella fruizione degli spazi comuni, che verranno “censiti” in un elenco ad hoc, dove vi si includerà l’intera metratura dello stabile sottoposta a libera fruizione da parte dei residenti, ivi inclusi angoli e anfratti come i sottotetti destinati all’uso collettivo. non mancano, però, paletti ben precisi all’utilizzo delle parti condivise, come la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio. Con questa novità, l’obiettivo è quello di dare specifiche più chiare e ridurre, così, le classiche dispute sull’utilizzo degli spazi condivisi.
Problema molto diffuso, spesso fonte di cocenti malumori tra “vicini di pianerottolo“. A sanare le diatribe, comunque, ci penserà, anche secondo la riforma in via di approvazione , la figura cardine dell’amministratore, che, secondo le ultime limature al testo, dovrà restare in carica per un biennio, invece che per soli dodici mesi. Egli è chiamato a stipulare, previa richiesta dell’assemblea, una speciale polizza assicurativa a tutela dei rischi derivanti dalla professione svolta, il cui onere sarà, però, sostenuto dalle casse condominiali.
In tema di responsabilità, poi, l’amministratore, che dovrà iscriversi entro un apposito registro, può essere sollevato dall’incarico in un’assemblea straordinaria in caso emergano scorrettezze fiscali o anche per il mancato ricorso al conto condominiale se necessario. Sul compenso, poi, viene introdotta massima trasparenza fin dal momento successivo alla nomina, da cui il neo amministratore dovrà porre in chiaro ogni centesimo di compenso per l’attività svolta.
Confermato, come già annunciato, il divieto di indire le assemblee condominiali nei giorni festivi, tenendo conto anche delle diverse fedi religiose – naturalmente riconosciute dalla giurisprudenza statale – che possono coesistere all’interno di un unico immobile. Inoltre, viene specificata la facoltà di slacciarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato in caso di certificato malfunzionamento: nel caso, le uniche spese a carico saranno quelle di conservazione, manutenzione straordinaria e conservazione.
17 settembre 2012