La data del 31 dicembre 2010 per l’adeguamento di regioni ed enti locali alla riforma Brunetta è passata. Ma i dubbi sul Dlgs 150 non si sono ancora attenuati. Anzi
La temuta data del 31 dicembre 2010 per l’adeguamento di regioni ed enti locali alla riforma Brunetta è ormai acqua passata. Gli operatori, ormai, sono già alle prese con la gestione del personale nel nuovo anno, programmazione delle assunzioni in pole position. Eppure i dubbi sul Dlgs 150/2009 non si sono ancora attenuati. Anzi.
Vi è innanzitutto la preoccupazione su cosa possa succedere a quelle amministrazioni che non hanno ancora adottato le modifiche al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e al sistema di valutazione. Quello del 31 dicembre 2010 non era certo un termine perentorio. C’è ancora spazio di azione, purché tutto avvenga in tempi ristretti. È infatti fondamentale che l’organizzazione e i dipendenti siano a conoscenza delle modalità di svolgimento della valutazione fin dai primi mesi dell’anno per evitare di inficiare tutta la procedura.
La questione più accesa è però l’introduzione della premialità attraverso le fasce di merito. Se l’ente non si adegua con un proprio sistema, scatteranno le fasce previste per le altre amministrazioni? La lettura della riforma Brunetta non è così agevole da questo punto di vista. L’articolo 31 comma 4 prevede infatti che sì, scatteranno le regole delle amministrazioni centrali, ma solo per il mancato adeguamento alle norme relative al ciclo di gestione della performance e all’adozione del nuovo sistema di valutazione individuale. Le fasce per gli enti locali sono però disciplinate al comma 2. Quindi i casi sono due: o l’obbligo di introdurre le fasce per gli enti locali era immediato, oppure siamo in presenza di una disposizione che, non prevedendo un termine preciso di adeguamento, né un automatismo in caso di inerzia delle amministrazioni, non ha scadenze particolari. In questa seconda ipotesi si potrebbe addirittura immaginare che le amministrazioni possano aspettare la prossima tornata contrattuale per capire se il Ccnl interverrà sulla materia, restando il dubbio se sia possibile ancora applicare integralmente o parzialmente le disposizioni dei contratti vigenti.
Purtroppo per le autonomie, però, l’articolo 31 comma 2 ha indicato nelle «rispettive potestà normative» la competenza ad adottare il sistema delle fasce e quindi parrebbe logico che l’azione regolamentare avvolga anche tale situazione. I vantaggi sono peraltro molto evidenti: viene infatti data la possibilità di creare anche più fasce di merito rispetto alle tre indicate all’articolo 19, purché venga riservata la quota prevalente di premialità ai dipendenti che si collocano nella fascia più elevata. Non sembra invece compatibile con il disposto normativo la possibilità di stabilire in sede di contrattazione integrativa decentrata il numero e la suddivisione della graduatoria di merito. Si attendono veramente istruzioni per l’uso.
Nel frattempo il tribunale del lavoro di Pesaro ha ribaltato l’orientamento consolidato dai tribunali di Torino, Salerno e Trieste sulla data di entrata in vigore della riforma Brunetta per le relazioni sindacali. Con la sentenza 417/2010 si evidenzia l’immediata operatività dell’articolo 5 del Dlgs 165/2001 e, quindi, la necessaria concertazione con le organizzazioni sindacali prima dell’adozione di nuove disposizioni organizzative di lavoro deve intendersi sostituita di diritto con la nuova previsione che stabilisce unicamente la previa comunicazione.
Quindi, nei casi dell’esercizio dei poteri dirigenziali, delle misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché della direzione e dell’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici, non è possibile richiamare i tempi di rinvio alla stipula dei nuovi Ccnl prevista dall’articolo 65 della riforma stessa.
Ilsole24ore.com
17 gennaio 2011