In caso di mancato adeguamento degli ordinamenti delle autonomie territoriali alla riforma Brunetta troveranno applicazione solo le disposizioni richiamate dagli articoli 16 e 31 del Dlgs 150/2009.
In altre parole, non si applicano automaticamente tutte le disposizioni previste per la generalità della pubblica amministrazione, ma solo quelle su cui il legislatore ha richiesto l’adeguamento. Lo chiarisce la delibera 6/2011 della Civit, la commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. I dubbi principali riguardavano innanzitutto il piano della performance previsto dall’articolo 10. La norma prevede infatti che la mancata approvazione del piano entro il 31 gennaio di ciascun anno comporti il divieto di assunzione e di affidamento di incarichi esterni. La maggior parte delle amministrazioni locali non ha provveduto ad adottare il documento. Alla luce del parere della Civit, si può affermare che non essendo l’articolo 10 norma di adeguamento, non può neppure scattare la sanzione prevista. Non si applica automaticamente neanche l’articolo 14 sugli organismi indipendenti di valutazione: l’Oiv è facoltativo per le autonomie territoriali e quindi, se si ritiene di procedere in questa direzione, è per una precisa volontà dell’amministrazione.
Ilsole24ore.com 12 febbraio 2011