Cambia il quadro giuridico in materia di rifiuti e cambia anche il Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Il nuovo MUD 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì, sostituirà integralmente il format dello scorso anno e andrà presentato entro il prossimo 21 maggio. Il ‘730 dei rifiuti’ si presenta in una veste aggiornata per tenere il passo delle più recenti evoluzioni normative per produttori e gestori, con una serie di novità che potrebbero però rivelarsi non proprio facili da digerire nei cinque mesi che restano per la compilazione e l’invio.
“L’introduzione di un nuovo modello era piuttosto attesa – spiega Tiziana Cefis, consulente ambientale per TeA Consulting – soprattutto alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 116 del 2020. A partire dalla nuova classificazione dei rifiuti entrata in vigore dal primo gennaio del 2021“. Che ha spazzato via l’istituto dell’assimilazione estendendo lo status di ‘urbani’ anche a un lungo elenco di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e rendendo necessaria una revisione delle modalità di compilazione e invio dei MUD. “I raccoglitori e trasportatori che hanno ritirato questa particolare tipologia di rifiuti presso le aziende che hanno scelto di fuoriuscire dal servizio pubblico – spiega Cefis – saranno obbligati a comunicare i dati non attraverso la comunicazione ‘rifiuti’ ma attraverso la comunicazione ‘rifiuti urbani’“. Che fino allo scorso anno veniva invece inviata solo dai soggetti gestori del servizio pubblico, mentre i ‘nuovi’ rifiuti urbani possono essere ritirati anche da operatori privati. “È senz’altro una complicazione per loro – aggiunge – che dovranno presentare due dichiarazioni separate, quella ‘rifiuti urbani’ attraverso il sito ‘MUD comuni’ e quella ‘rifiuti’ attraverso il portale ‘MUD telematico’”.
Altra novità che potrebbe mettere in difficoltà gli operatori “è la nuova ‘scheda riciclaggio’ inserita nella sezione anagrafica, che dovrà essere compilata dagli impianti che effettuano operazioni di recupero di materia o di preparazione per il riutilizzo sui rifiuti urbani e di imballaggio” e che dal trattamento dei rifiuti generano end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze. Con informazioni dettagliate sul processo svolto, compresi gli scarti generati dai trattamenti preliminari alle operazioni di riciclo e dalle operazioni stesse, nonché le quantità totali trattate nell’anno dal soggetto e quelle trattate nelle operazioni finali di riciclo. Informazioni rese necessarie anche in ragione dell’applicazione, a partire da quest’anno, del nuovo metodo europeo di calcolo delle performance di riciclo, che pone un’attenzione particolare proprio al peso degli scarti di processo. Il problema però, dice Cefis, è che “la scheda richiede di riportare dati che le aziende non hanno raccolto nel corso del 2021“, visto che fino a qualche giorno fa non sapevano di doverli comunicare, e quindi si potrebbe fare fatica a reperirli entro il 21 maggio. Difficoltà delle quali anche il legislatore sembra consapevole, prevedendo infatti la possibilità per i soggetti obbligati di determinare i quantitativi “ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile”, si legge nella guida al nuovo modello. Un eccessivo ricorso a misurazioni presuntive, però, potrebbe distorcere se non falsare le statistiche basate sui MUD.
L’ultimo restyling del MUD, che insieme ai formulari di trasporto e ai registri di carico e scarico completa l’attuale sistema cartaceo di tracciabilità dei rifiuti, conferma un trend in atto da tempo. “Sono anni che il registro cronologico di carico e scarico in utilizzo alle aziende non consente di raccogliere le informazioni funzionali all’elaborazione del MUD – spiega Tiziana Cefis – i dati richiesti sono sempre più disaggregati e puntuali. La tracciabilità ormai è elevata all’ennesima potenza, ma queste modalità così raffinate di raccolta dei dati si scontrano con le esigenze operative di un impianto, che lavora come un ‘unicum’ e non come una somma disaggregata di mini-impianti“, conclude la consulente.