di Barbara Gobbi. Andrà recepita entro il 18 gennaio 2016 la direttiva 2013/55/Ue, che modifica la legislazione europea (direttiva 2005/36/Ce e regolamento 1.024/2012) sulle qualifiche professionali. Il nuovo testo, pubblicato a fine dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e in vigore da oggi, comporta una serie di novità che con ogni probabilità interesseranno medici, veterinari e infermieri. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che sarà la Commissione Ue a dover individuare le categorie che beneficeranno della tessera professionale europea, la principale novità introdotta dalla direttiva. La tessera consentirà al possessore di poter circolare liberamente in Europa grazie a una procedura di riconoscimento più breve, che sarà resa possibile con l’inserimento dei dati nel sistema di informazione del mercato interno (regolamento Imi). La sintesi delle norme
La banca dati, in mano alla Commissione europea e accessibile oggi ai ministeri competenti per Paesi, oggi si limita a dare conto delle procedure disciplinari, mentre in regime di piena operatività della direttiva dovrebbe contenere oltre ai dati biografici anche i titoli qualificanti, il curriculum vitae ed eventuali restrizioni all’esercizio della professione. Una previsione che ha già aperto il dibattito tra i medici: «Sarebbe opportuno – spiega il presidente dell’Ordine di Latina Giovanni Maria Righetti – che gli Omceo provinciali fossero maggiormente coinvolti per evitare le lungaggini cui già oggi assistiamo con il rilascio del “good standing”, oggi in capo al ministero. Di frequente ci capita non solo che i colleghi restino bloccati settimane in attesa del via libera, ma anche che i Paesi di destinazione, non accontentandosi di una descrizione generica del professionista, procedano comunque con una verifica presso l’Ordine di provenienza». Ciò che succede, ad esempio, all’Ordine di Varese con la Svizzera, Paese cui naturalmente si rivolgono i medici, per la vicinanza geografica. «Sarebbe utile – spiega il presidente Roberto Stella – che, fatto salvo il registro unico nazionale, almeno in una fase iniziale si ricorresse anche al percorso locale. Anche perché ormai tutti gli Omceo sono ampiamente informatizzati».
L’accesso parziale è l’altra novità: si tratta della possibilità per il professionista di esercitare la propria attività, in un altro Stato Ue, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato di origine.
Viene poi esteso il campo di applicazione della direttiva 2005/36/Ce anche ai possessori di semplici diplomi che abbiano svolto il tirocinio per l’accesso a una professione in un Paese diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo di studio, a condizione che il tirocinio venga svolto secondo le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento del tirocinio adottate dall’autorità competente. Saranno considerati anche i tirocini svolti in Paesi terzi.
Le novità
Tra le principali novità della direttiva l’estensione delle regole sul riconoscimento ai tirocini. In pratica, coloro che svolgono un tirocinio qualificante per l’accesso a una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui conseguono il titolo di studio (e anche in uno Stato terzo) potranno chiedere il riconoscimento nel proprio Paese. Si tratta di una novità importante destinata a favorire la circolazione dei laureati e a incidere fortemente sulle regole in materia di tirocinio disposte dagli organismi nazionali che regolano le diverse professioni. D’altra parte, che la direttiva si muova nel senso di favorire la circolazione e di evitare ostacoli talvolta pretestuosi è chiarito anche dall’articolo 1 che chiede agli Stati, nell’applicazione delle prove attitudinali, laddove necessarie, “di tenere conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro di origine o di provenienza”.
Anche la tessera professionale europea dovrebbe consentire una più semplice circolazione e un taglio degli oneri amministrativi. Si tratta di una sorta di certificato elettronico emesso dallo Stato di origine per facilitare il riconoscimento nello Stato di destinazione. Per facilitare la libera circolazione, il nuovo testo introduce la possibilità di un accesso parziale che consentirà a un professionista di ottenere il riconoscimento solo per una parte dell’attività per la quale è stato qualificato nel proprio Paese, evitando così, nel caso in cui la professione comprenda più attività nello Stato di destinazione, di sottostare a misure compensative.
Per le professioni già armonizzate, novità non solo nella verifica delle conoscenze che potranno essere espresse in crediti, ma anche nel numero degli anni minimi di studio universitari previsti per i medici che passano da 6 a 5 (per un totale di almeno 5500 ore) e per gli architetti che saranno tenuti a un corso di studi di 5 o di 4 anni seguiti da due di pratica professionale.
Proprio per medici è stata introdotta una norma ad hoc per l’Italia: gli Stati membri, infatti, sono tenuti a riconoscere in modo automatico le specializzazioni per coloro che hanno iniziato la specializzazione dopo il 31 dicembre 1983 e prima del gennaio 1991, anche se non sono rispettati tutti i requisiti previsti dall’articolo 25 della nuova direttiva.
Il Sole 24 Ore sanita – 18 gennaio 2014