La revisione della responsabilità professionale sanitaria è uno dei due pilastri, insieme alle procedure per la gestione del rischio clinico, su cui poggia il Ddl 2224 approvato dal Senato e trasmesso per la seconda lettura alla Camera, dove il passaggio si preannuncia rapido.
La sicurezza delle cure come «parte costitutiva del diritto alla salute», l’attivazione di centri regionali per la gestione del rischio, tenuti a trasmettere a un Osservatorio nazionale i dati su eventi avversi e su cause, entità e frequenza del contenzioso. Ancora: l’obbligo per le strutture sanitarie di trasmettere, entro una settimana, la documentazione clinica ai pazienti che la richiedano. E poi: la pubblicazione sui siti internet di ospedali e cliniche dei dati sui risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni. Questo, in sintesi, il nutrito “pacchetto sicurezza” che però, va sottolineato, andrà attuato come tutta la legge a costo zero.
Un inquadramento diverso dell’“errore medico” è la seconda grande novità del Ddl. In ambito penale, l’articolo 6 (dei 18 che compongono la legge) esclude la punibilità – circoscritta alla colpa grave – nei casi in cui il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste da linee guida validate e pubblicate sul sito internet dell’Istituto superiore di sanità o le buone pratiche clinico-assistenziali. In ambito civile scatta invece la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: la prima resta confermata a carico della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per danni da condotte dolose o colpose dei sanitari, anche quando scelti dal paziente e quando non dipendenti della struttura. È di natura contrattuale anche la responsabilità del professionista che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale con il paziente.
Diventa invece extracontrattuale la responsabilità civile di medici&Co, per danni da condotte dolose o colpose. Una norma che comporta l’inversione dell’onere della prova, che non sarà più a carico del sanitario ma del paziente stesso. Il risarcimento avverrà sulla base della tabella unica che aggiorna il codice delle assicurazioni private, prevista nel Ddl Concorrenza, ora in stallo al Senato.
In ogni caso, chi intenda esercitare azione di rivalsa davanti al giudice civile per risarcimento di un danno da responsabilità sanitaria, dovrà prima esperire un tentativo di conciliazione (o, in alternativa, di mediazione). Un passaggio obbligato per tutte le parti, assicurazioni incluse. Se poi non si “mette d’accordo”, ciascuna parte potrà chiedere che la relazione del consulente tecnico sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
L’azione di rivalsa verso il professionista può essere esercitata entro un anno dal pagamento – pena la decadenza e solo per dolo o colpa grave – dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.
L’altro tema forte del testo è l’obbligo di polizza per tutti. Confermato a carico delle strutture pubbliche o private, per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, è esteso alle prestazioni svolte in libera professione intramoenia, in convenzione (per i medici di famiglia, quindi) e con telemedicina. La copertura deve comprendere anche i danni causati dal personale, a qualsiasi titolo operante. Le strutture sono tenute poi a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi dei professionisti sanitari. Mentre quanti svolgono attività fuori-struttura dovranno essere “coperti”, anche per l’evenienza in cui si siano avvalsi dell’ospedale nello svolgere la propria “obbligazione contrattuale” verso il paziente. Tutti i sanitari, operanti a qualsiasi titolo in tutte le strutture, devono stipulare polizza per colpa grave, così da garantire efficacia alle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa nonché all’azione di rivalsa della compagnia.
Una rete di copertura della responsabilità che «punta alla certezza del diritto – come spiega il relatore al Senato Amedeo Bianco – e a garantire la solvibilità del sistema risarcitorio in ogni suo profilo».
Restano da definire i requisiti minimi delle polizze per strutture e operatori, con classi di rischio cui corrispondano massimali differenziati: provvederà entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge un decreto del ministro dello Sviluppo.
Barbara Gobbi – Il Sole 24 Ore – 20 gennaio 2017