di Maria Teresa Papadeus. Per la legge sulla responsabilità professionale potrebbe essere la volta buona. Gli ottimisti dicono che a fine aprile approderà in Aula, i realisti puntano su giugno. Quel che conta è che la Commissione Affari Sociali ha impresso un’accelerata all’iter legislativo: dopo 28 sedute, e a distanza di un anno dalla costituzione del comitato ristretto, ha finalmente preso forma un articolato contenente i punti essenziali della futura legge sul rischio clinico.
Undici articoli in tutto sui quali c’è l’accordo di massima di tutti i gruppi, pur con le dovute limature necessarie, a partire dall’art.1 dedicato alla definizione di atto medico. C’è chi vorrebbe una versione più radicale che espliciti in modo chiaro che un atto medico, che, va da sè deve essere eseguito nella massima sicurezza, può comportare, in presenza di particolari complessità, un rischio intrinseco per il paziente. C’è chi, invece, ritiene politicamente più opportuna una versione soft.
La gestione del rischio clinico Ampio spazio, agli art. 2 e 3 è riservato alla gestione del rischio clinico con l’istituzione di vari organismi, a vari livelli, aziendale, regionale e nazionale, ipotizzando anche l’utilità di segnalazione del “quasi errore”, che – sia ben inteso – è diretto alla prevenzione dei rischi e della sicurezza del paziente, ferma restando l’ inutilizzabilità ai fini processuali, di qualsiasi attività di audit.
Sulla scia di quanto accede in altri Paesi Europei, il Comitato ristretto pensa all’introduzione del sistema ” no blame, no fault” , al fine di velocizzare gli indennizzi e deflazionare il contenzioso, prevedendo, tramite regolamento successivo, le fattispecie per le quali scatterebbe in automatico (art.8) .
La depenalizzazione Non poteva mancare e non manca, infatti, la depenalizzazione della colpa professionale, e, come già anticipato dalla recente giurisprudenza, l’attribuzione della responsabilità contrattuale alla struttura sanitaria e di quella extracontrattuale per il singolo professionista (art. 5 e 6). Perno della legge che verrà è, infatti, un maggiore coinvolgimento della struttura sanitaria, rimasta un po’ ai margini del regime della responsabilità medica, per la quale scatta l’obbligatorietà dell’assicurazione. Resta la possibilità per le strutture di rivalersi nei confronti dei propri prestatori d’opera qualora il fatto sia stato ommesso con dolo, (art.9) a tale scopo si ragiona sulla possibilità per il professionista, che lavora nel pubblico, di stipulare una polizza assicurativa. Inevitabile poi, l’obbligatorietà dell’assicurazione per il libero professionista.
La negligenza accertata Lotta anche al professionista che si “macchia” di negligenza accertata, per il quale scatterebbero meccanismi sanzionatori.
Eretta l’impalcatura della legge, non resta che sperare che non finisca come nella scorsa legislatura, che vide la XII Commissione del Senato adottare un testo unico e poi arenarsi per manifesta mancanza di volontà del Governo, poco attento a tematiche sanitarie.
I componenti della XII Commissione vanno ripetendo che per la legge sulla responsabilità professionale sanitaria potrebbe essere la volta buona ed attendono un’apertura dal Governo che potrebbe arrivare a fine aprile. O più realisticamente prima della pausa estiva.
Il Sole 24 Ore sanità – 31 marzo 2015