Rinviato invece ad oggi il voto sull’emendamento che disciplina l’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronto della compagnia assicuratrice. Presentato, infine, un nuovo emendamento che prevede l’affidamento della consulenza tecnica e della perizia a specialisti nella disciplina oggetto del giudizio.
La commissione Affari Sociali della Camera, nella seduta di ieri, ha approvato l’emendamento 8.50 al disegno di legge sulla responsabilità professionale presentato lo scorso venerdì dal relatore, Federico Gelli (Pd), interamente sostitutivo dell’articolo 8 in tema di obbligo di assicurazione.
In particolare, nel testo approvato viene previsto l’obbligo per tutti i dipendenti delle strutture sanitarie di essere provvisti di una copertura assicurativa. Tale misura viene estesa anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L’obbligo assicurativo per tutti gli esercenti la professione sanitaria viene previsto anche al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei loro dipendenti.
Quanto alla trasparenza, le aziende saranno obbligate a pubblicare sul loro sito internet la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative, oltre a tutte le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa. Viene poi previsto un apposito decreto del Ministero della Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, che avrà il compito di definire i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) sarà tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.
Rimandato invece ad oggi il voto sull’emendamento del relatore 8.10 in tema di azione diretta del soggetto danneggiato nei confronto della compagnia assicuratrice.
Sempre nella giornata di ieri, Federico Gelli ha poi depositato l’emendamento 10.50, interamente sostitutivo dell’articolo 10 che disciplina la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel nuovo testo si spiega che, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio. A tal fine, negli albi dei consulenti e dei periti dovranno essere indicate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina, l’esperienza da loro maturata, il numero degli incarichi conferiti e quelli revocati. Infine, si spiega che gli albi dei periti dovranno essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche di area sanitaria, anche coinvolgendo società scientifiche.
Giovanni Rodriquez – Quotidiano sanità – 18 novembre 2015