Si può eccepire sulla rispondenza del classamento alle condizioni del bene. Quando la richiesta di aggiornamento dei dati proviene dal Comune il destinatario ha 90 giorni per rispondere. La difesa del contribuente nei confronti degli atti di rideterminazione delle rendite catastali, promossi dai Comuni, non è semplice. Si tratta infatti, nella generalità dei casi, di procedimenti dal contenuto strettamente tecnico e vincolato da precise regole normative. Nell’ipotesi della revisione delle micro zone, inoltre, il procedimento dell’Ufficio del Territorio è massivo, perché investe la totalità degli immobili appartenenti alla medesima tipologia, ubicati nella stessa micro zona. Occorre individuare con precisione la disciplina applicata dalle amministrazioni locali per stabilire la decorrenza delle nuove rendite.
Le norme che possono dare luogo alla rideterminazione delle rendite sono tre. Quella che riguarda la revisione delle micro zone è contenuta nell’articolo 1, comma 335, della legge 311/04.
Secondo questa disposizione, il Comune segnala all’Ufficio del Territorio le micro zone al cui interno, per una o più tipologia immobiliare (ad esempio abitazioni e/o negozi), si è verificato uno scostamento maggiore del 35% tra il valore di mercato e il valore Ici, rispetto all’analogo rapporto esistente nella totalità del territorio municipale.
All’esito del procedimento di revisione delle rendite, il Territorio deve notificare un atto di attribuzione di rendita catastale. Poiché si è in presenza di una nuova valutazione da parte degli uffici finanziari, opera la regola generale dell’Imu (articolo 5, comma 1, del Dlgs 504/92) secondo cui la rendita rettificata ha efficacia dall’anno successivo a quello della sua notificazione. Ai fini Irpef, potrebbe darsi ingresso, per analogia, alla regola desumibile dall’articolo 37 del Tuir. Questo significa che la rendita dovrebbe essere utilizzata dall’anno di notifica della stessa. Se la notifica avviene oltre il mese precedente all’acconto di novembre, l’efficacia è differita all’anno successivo.
Il momento decisivo ai fini della difesa del contribuente è la notifica della rendita. Entro 60 giorni da tale data, è infatti possibile impugnare il nuovo classamento davanti alle Commissioni tributarie. Potrebbero infatti essere eccepite questioni afferenti la regolarità del procedimento, la corretta attribuzione dell’immobile alla specifica micro zona o la rispondenza del nuovo classamento alle effettive condizioni dell’unità immobiliare.
L’altra disposizione interessata è quella dell’articolo 1, comma 336, della legge 311/04. Essa riguarda i casi di immobili non denunciati in catasto o che hanno subito variazioni mai denunciate in catasto. La procedura è attivata dalla notifica del Comune di una richiesta di aggiornamento dei dati catastali, attraverso la procedura docfa. Nella richiesta sono indicati sia gli elementi che dimostrano l’esistenza di una omissione catastale, sia la data a cui riferire tale violazione. Il contribuente ha 90 giorni di tempo per provvedervi. In caso di inerzia, provvede il Territorio con un classamento d’ufficio. In questo secondo caso viene notificata la nuova rendita, anch’essa impugnabile entro 60 giorni. Sia le rendite auto determinate dal contribuente, sia quelle attribuite d’ufficio sono retroattive ed hanno effetto dall’anno successivo a quello indicato nell’invito notificato dal Comune. In mancanza, le rendite si applicano dall’anno in cui l’invito è notificato. Questo significa che il Comune, e in teoria anche le Entrate, per l’Irpef, potranno emettere avvisi di accertamento Ici/Imu fondati sul nuovo classamento. In nessun caso si potrà però andare oltre l’ultima annualità accertabile (oggi, il 2008). Gli avvisi di accertamento sono impugnabili per vizi propri.
L’ultima procedura è quella prevista nell’articolo 3, comma 58, della legge 662/96. In tale ipotesi, il Comune segnala al Territorio singole unità immobiliari per le quali consta un classamento incongruo rispetto ad altre similari. In esito a tale procedimento, il Territorio notifica l’atto di attribuzione della nuova rendita, che troverà applicazione dall’anno successivo a quello di notifica.
Il Sole 24 Ore – 4 novembre 2013