E’ stato pubblicato il regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione.
Tale regolamento e modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova.
La definizione di «operazione di raccolta» di cui all’articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429 si riferisce a un periodo più breve del periodo di permanenza stabilito per la specie animale in oggetto ai fini della raccolta di animali terrestri detenuti da più di uno stabilimento. Il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce tuttavia un periodo di permanenza specifico per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione, ad eccezione degli ovini e dei caprini destinati alla macellazione non identificati individualmente conformemente all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, per i quali un periodo di permanenza è stabilito all’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/688. È pertanto necessario specificare il periodo di permanenza in relazione alla definizione di operazione di raccolta per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione per i quali il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce un periodo di permanenza. Questo dovrebbe applicarsi solo dopo che gli animali abbiano lasciato lo stabilimento di origine.
L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni minime pre-movimenti per quanto riguarda l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini, nei camelidi e nei cervidi. Tuttavia il regime di prove stabilito nel caso dei caprini e dei camelidi detenuti in stabilimenti in cui è stata segnalata la malattia è più restrittivo di quello per i cervidi. Tale differenza è inutile e ingiustificata, pertanto i regimi di prove per i caprini e i camelidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 dovrebbero essere corretti in modo da prevedere la stessa possibilità di effettuare prove come nel caso dei cervidi per quella specifica malattia.
Inoltre l’allegato II, parte 1, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede una deroga all’obbligo di effettuare prove annuali su tutti i caprini detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione, in condizioni specifiche. È necessario modificare l’allegato II, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688 per chiarire quali disposizioni della parte 1, punto 1, di tale allegato dovrebbero essere soddisfatte in caso di una tale deroga.
All’articolo 43 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. In caso di ungulati detenuti destinati alla macellazione, ad eccezione degli ovini e dei caprini non identificati individualmente conformemente all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, la raccolta di animali da più di uno stabilimento per un periodo inferiore a 20 giorni, dopo che questi hanno lasciato lo stabilimento di origine, è considerata un’operazione di raccolta.»
Al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«5. In deroga al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali selvatici terrestri appartenenti alle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae originari di un habitat che non soddisfa almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, verso un altro Stato membro o una sua zona:».
L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 è così rettificato:
1. la parte 1 è così rettificata:
a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli elementi di cui al punto 1, lettere a), b) e c), che fanno parte del programma di sorveglianza pre-movimenti stabilito al punto 1, sono attuati nello stabilimento di cui al punto 1 da almeno 24 mesi e durante tale periodo nei caprini detenuti in tale stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);»;
b) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento di cui al punto 1, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i caprini di età superiore a sei settimane detenuti in tale stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su caprini o su campioni prelevati da caprini non prima di 42 giorni dall’allontanamento dell’ultimo caso confermato e dell’ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.»
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Fonte: Ministero della Salute