Le Regioni hanno espresso l’intesa sul decreto che, applicando un Regolamento europeo, definisce l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi.
La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera (nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 26 luglio) , ma ha formulato anche alcune richieste. Le esigenze delle Regioni sono contenute in un documento consegnato al Governo (pubblicato anche sul portale www.regioni.it. , sezione “Conferenze”) che si riporta di seguito.Posizione sullo schema di decreto recante l’applicazione dell’articolo 10 del regolamento (Ue) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi
La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera (nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 26 luglio) , ma ha formulato anche alcune richieste. Le esigenze delle Regioni sono contenute in un documento consegnato al Governo (pubblicato anche sul portale www.regioni.it. , sezione “Conferenze”) che si riporta di seguito.Posizione sullo schema di decreto recante l’applicazione dell’articolo 10 del regolamento (Ue) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi
Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
Punto 7) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza esprime l’intesa sullo schema di decreto in oggetto, con le seguenti richieste:
– chiarire se l’applicazione dell’articolo 12 vale anche per i soggetti che possono usufruire di una deroga, così come riportati all’articolo 4;
– con riferimento all’articolo 7, comma 2, ritiene necessario ai fini di una concreta e compiuta applicazione del dispositivo, che il sistema delle Regioni possa consultare la BDN con riferimento all’intero territorio nazionale e non già solo regionale così come previsto nel testo attuale.
– chiarire se l’applicazione dell’articolo 12 vale anche per i soggetti che possono usufruire di una deroga, così come riportati all’articolo 4;
– con riferimento all’articolo 7, comma 2, ritiene necessario ai fini di una concreta e compiuta applicazione del dispositivo, che il sistema delle Regioni possa consultare la BDN con riferimento all’intero territorio nazionale e non già solo regionale così come previsto nel testo attuale.