Nuovo redditometro irretroattivo. Le vecchie posizioni aperte a carico dei contribuenti, non possono infatti essere rilette alla luce dei nuovi metodi di calcolo previsti dal redditometro laddove siano più favorevoli al contribuente in sede di accertamento delle annualità sottoposte alle «vecchie norme».
L’indicazione arriva da Annibale Dodero, a capo della Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle entrate, a margine del convegno di ieri a Milano «Il fisco per le imprese: come è e come dovrebbe essere» organizzato da Assolombarda e Assonime.
Applicare le nuove disposizioni su degli accertamenti scattati quando ancora erano in vigore i precedenti metodi di calcolo, «è problematico da un punto di vista tecnico» osserva il nuovo direttore direzione centrale normativa, «perché i criteri su cui si basa il nuovo redditometro, nascono da una base di informazioni a disposizione dell’amministrazione finanziaria, che in passato non c’era».
Una posizione quindi, quella delle Entrate, netta e contraria rispetto alla giurisprudenza delle commissioni tributarie provinciali che si sta delineando in materia, che va proprio in direzione opposta e cioè di favor per il contribuente. Dodero ha anche anticipato che nel provvedimento sulle semplificazioni troveranno invece collocazione, i chiarimenti attesi per i beni ai soci e lo spesometro. Provvedimento, ha calcolato Dodero «in dirittura per la fine di giugno». Niente deroga in melius per il redditometro.
In attesa che arrivi il primo provvedimento di prassi sull’applicazione del nuovo strumento di accertamento sintetico, in sede di contenzioso i contribuenti stanno allegando con sempre maggiore frequenza le risultanze del nuovo redditometro applicate ai vecchi accertamenti. E spesso (si veda ItaliaOggi Sette del 6 maggio) le commissioni tributarie provinciali nelle loro decisioni hanno sposato le tesi dei contribuenti per un’applicazione del nuovo favorevole, sul vecchio. A freddare le speranze però, il chiarimento del dirigente delle Agenzia dell’entrate Dodero, che ha sostenuto la non applicabilità del nuovo sul vecchio per le diverse metodologie di costruzione dei due strumenti che non rendono comparabili le risultanze.
Beni ai soci. Battute finali invece, per i beni ai soci. Dopo aver ottenuto da parte dell’Agenzia delle Entrate, il rinvio al 15 ottobre, per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento, arrivano anche gli ultimi chiarimenti. Nel provvedimento contenete le semplificazioni troveranno infatti collocazione, anche i dettagli circa i modi, i tempi e i contenuti, delle comunicazioni all’anagrafe tributaria.
Spesometro. Stessa sorte anche per lo spesometro. L’Agenzia delle entrate aveva infatti annunciato il 15 aprile scorso (si veda ItaliaOggi del 16 aprile), che sarebbe arrivata la proroga per la trasmissione dei dati, per le spese sopra i 3 mila euro. In particolare, in base a quanto emerso dalle dichiarazioni del direttore delle Entrate, Attilio Befera, «per le operazioni rilevanti ai fini dell’ Iva per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, l’adempimento si riterrà assolto con la trasmissione, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate» mentre «per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a euro 3.600, comprensivo dell’Iva». La data e i dettagli del nuovo adempimento andranno con ogni probabilità a dopo la stagione dichiarativa e troveranno spazio all’interno dell’imminente provvedimento di semplificazione.
Tobin tax. Il faro del fisco si accende sugli adempimenti legati alla Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie. Entrata in vigore da marzo per l’Agenzia delle entrate inizia l’opera di messa a punto delle verifiche su aspetti legati a chi fa le dichiarazioni e come avvengono gli effettivi pagamenti. «È pur vero», ha osservato Dodero, «che il tutto per i soggetti italiani transita attraverso gli intermediari finanziaria ma resta da vedere sul fronte estero se da quei paesi c’è uno scambio di informazione adeguato». L’Agenzia in buona sostanza verificherà la correttezza delle procedure sia in capo agli intermediari sia in capo ai soggetti esteri che non sono residenti in paesi che non attuano con l’Italia adeguato scambio informazioni, quelli per intenderci che non sono in paesi white list.
ItaliaOggi – 29 maggio 2013