Diventa legge la “tenuità del fatto”. Sì, si chiama proprio così, è il classico reato non grave, non abituale, non ripetuto, per il quale, se la vittima è d’accordo, il giudice può evitare il processo. Misura deflattiva per gli indici della giustizia e l’affollamento delle carceri. Il tetto dei delitti inclusi è alto, tutti quelli puniti «nel massimo con 5 anni», ma dopo le polemiche degli animalisti e delle vittime di stalking, il governo ha messo dei paletti assai rigidi.
Espressamente escluso dal beneficio chi «ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche a danno di animali, o ha adoperato sevizie, o ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche per l’età, o se la condotta ha cagionato, quali conseguenze non volute, la morte o lesioni gravissime». Quindi via omicidio e lesioni colpose. Via i maltrattamenti in famiglia. Ovviamente restano dentro molti altri reati, visto che il tetto a 5 anni ne include tantissimi. Scontata la polemica della Lega, ma anche di M5S. Non basta a frenarli che passino anche gli aumenti di pena per il furto e la rapina (da 1-6 anni a 2-8 anni, e da 3-10 anni a 4-10 anni.
Alla fine dal Consiglio dei ministri arriva il via libera alla nuova causa di non punibilità per i reati sanzionati fino a cinque anni di reclusione e per quelli puniti con pena pecuniaria. Ieri sera ha ricevuto l’approvazione finale il decreto legislativo sull’archiviazione per tenuità del fatto. Una misura sollecitata dalla magistratura e che non ha visto gli avvocati fare le barricate e che rappresenta nei fatti una forte attenuazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. A evidente bilanciamento delle accuse, assolutamente prevedibili, che arriveranno dall’opposizione, in particolare della Lega Nord, il Governo (lo ha annunciato via tweet il ministro dell’Interno, Angelino Alfano) ha anche varato un aumento di pena per i furti in appartamento che verranno puniti con la detenzione da due a otto anni al posto degli attuali uno-sei. Possibile anche un intervento per rafforzare le sanzioni contro le rapine. La stretta sarebbe inserita in un emendamento al disegno di legge sulla riforma del processo penale in discussone alla Camera.
Intanto, il decreto sulla tenuità del fatto, che attende solo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», introduce nel Codice penale una nuova causa di non punibilità quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare leggerezza e il comportamento non è abituale. Offesa che non può essere ritenuta lieve quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, con crudeltà o sevizie o, ancora, approfittando delle condizioni della vittima nell’impossibilità o incapacità a difendersi.In ogni caso, a essere escluse sono le condotte che, come conseguenze non volute, hanno provocato la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Esclusi, poi, e in questo caso l’attenzione è sul profilo dell’autore e non sulle modalità della condotta, i delinquenti abituali, professisonali o per tendenza e chi ha commesso più reati della stessa indole. Fuorigioco anche chi commette un reato consistente in condotte plurime, abituali e reiterate (come lo stalking o i maltrattamenti in famiglia).
Nessun diritto di veto per la persona offesa che, comunque, potrà opporsi nel merito alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pm. Come pure, a potersi opporre sarà la persona indagata che potrebbe avere interesse a un’assoluzione ampia, tenuto anche conto di altri due elementi, conseguenze entrambi della natura dell’istituto che comporta un accertamento del fatto e un’attribuzio7 Il casellario giudiziale è istituito presso ogni Procura con il compito di fornire un quadro soprattutto dei precedenti penali. Il decreto legislativo con la nuova causa di non punibilità per modalità delle condotta e esiguità del danno prevede che del provvedimento di archiviazione resterà traccia nel casellario stesso ed è una delle ragioni per le quali anche all’indagato è riconosciuto il diritto di opporsi nel merito alla richiesta avanzata dalla pubblica accusa ne di responsabilità: 1 dell’archiviazione resterà traccia nel casellario, evitando che la persona interessata possa fruire più volte dell’istituto; 1 l’archiviazione avrà forza di giudicato, se emessa con sentenza al termine del dibattimento, quanto all’esistenza del fatto, all’illiceità a all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Per il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, va ricordato che «la legge 67/14 aveva previsto l’emanazione di un decreto legislativo che doveva introdurre l’istituto della non punibilità per quei reati lievi che avessero causato un’offesa di particolare tenuità con un comportamento non abituale. Ora il decreto emanato in attuazione della predetta legge, stabilisce che per la non punibilità, sarà necessario che sussista, contemporaneamente, sia il requisito della particolare tenuità dell’offesa (per esempio, esiguo valore economico della cosa rubata) sia quello della non abitualità del comportamento da parte di chi ha commesso il reato. Sarà, quindi, il giudice a dover stabilire quando l’offesa deve ritenersi particolarmente tenue e quando il comportamento illecito non è abituale».
Il Sole 24 Ore – 13 marzo 2015