In Veneto rimarrà invariata sia la “tipologia” di animali condotti al pascolo interessati dalla vaccinazione antirabbica, sia la gratuità di tale vaccinazione per il proprietario degli animali. I costi saranno sempre a carico della Regione, e andranno rendicontati in sede di Risanamento col report dell’anno successivo. A precisarlo è Laura Favero, dell’’Unità di progetto veterinaria. A seguito della pubblicazione dell’ordinanza ministeriale del 10 febbraio 2012, pubblicata in Gazzetta il 12 marzo, erano giunte all’Unità di progetto richieste di chiarimento in merito a quanto previsto dall’articolo 5, ovvero relativamente all’obbligo di “vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nei territori a rischio”, con “costo a carico dei proprietari”.
A questo proposito, la nota regionale evidenzia che la medesima disposizione (con in aggiunta la specifica dei territori a rischio) era già presente nella precedente Ordinanza del 26 novembre 2009. Pertanto “formalmente” nulla è cambiato. Ma in Veneto le disposizioni rimangono invariate.
La nota ricorda che (a seguito di quanto stabilito a dicembre 2011, in fase di Ispezione Fvo sulla rabbia) le vaccinazioni antirabbiche degli animali da reddito vanno aggiornate in Sive. Ultima nota: per chi, a dicembre scorso, avesse inserito in SIVE le suddette vaccinazioni antirabbiche per singolo capo, esiste la possibilità di stampare dal sito del Crev il Modello 12 (della stalla vaccinata) in bianco, da poter utilizzare per il prossimo ingresso in stalla, dove viene riportata anche la data di scadenza della vaccinazione precedente.
Nella nota della dottoressa Favero si riportano anche le risultanze dell’Unità di crisi di gennaio nella quale sono stati stabiliti i territori a rischio rabbia (con obbligo di vaccinazione antirabbica).
Per quanto riguarda la vaccinazione dei cani: viene mantenuto l’obbligo di vaccinazione per i cani provenienti dal territorio nazionale e diretti verso le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Friuli Venezia Giulia, e – per il Veneto – diretti verso i medesimi Comuni delle Province di Belluno, Treviso e Vicenza di cui all’Opgr n. 254 del 24/11/09. Per i cani residenti nelle suddette Province o aree, invece, la vaccinazione dovrà essere effettuata per tutti i cuccioli nonché per i soggetti adulti con vaccinazione scaduta.
Per quanto riguarda la vaccinazione degli animali da reddito: in Veneto è obbligatoria la vaccinazione di tutti i capi condotti in alpeggio solamente nella Provincia di Belluno, mentre nel territorio della provincia di Trento tale obbligo permane per i capi condotti in alpeggio nei Comuni di Mezzano, Imer, Fiera di Primiero, Transacqua, Tonadico, Siror, Canal S.Bovo e Sagron Mis. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Friuli Venezia Giulia, gli animali da reddito da sottoporre a vaccinazione obbligatoria saranno rispettivamente quelli dei Comuni di Sesto e Dobbiaco per Bolzano, mentre per i Comuni della Carnia confinanti con il bellunese saranno quelli di Forni di Sopra, Sauris, Forni Avoltri e Prato Carnico.
A cura di C.Fo – 23 marzo 2012 – riproduzione riservata