Accolto il ricorso delle associazioni contro il provvedimento del sindaco di San Vito dei Normanni che impediva di nutrire gli animali, dopo l’allarme infezioni partito dalla Asl. I giudici: «Il pericolo non è provato, la legge tutela i cani che vivono in libertà». Nutrire i randagi non può essere vietato. Il Tar di Lecce, interpellato dalle associazioni animaliste, ha infatti censurato l’ordinanza del sindaco di San Vito dei Normanni Alberto Magli, che vietava di sfamare gli animali che girano per la città. L’ordinanza sindacale fu emanata il 7 novembre scorso dal Comune brindisino dopo una relazione dell’Asl che denunciava «un aumento dell’imbrattamento del suolo pubblico con conseguente aumentato rischio di trasmissione di infezioni da ecto ed endo parassiti alla popolazione».
La reazione del primo cittadino, responsabile per l’igiene urbana, fu immediata, tanto quanto quella della “Lega per l’abolizione della caccia” e l’associazione “Earth” che presentarono ricorso.
Il collegio giudicante presieduto da Antonio Cavallari (Giuseppe Esposito, primo referendario, Claudia Lattanzi, referendario estensore) ha accolto in toto l’istanza delle associazioni animaliste, disponendo l’annullamento dell’ordinanza con queste motivazioni: «Il divieto sindacale, rivolto alla popolazione locale tutta, di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale (281/91), dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione».
Così ha stabilito la prima sezione del Tar di Lecce, che spiega ancora: «La vigente legge regionale (3 aprile 1995) stabilisce che la Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo, animale e ambiente, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono, e agli articoli seguenti stabilisce che l’unico intervento ammesso per la prevenzione dal randagismo è la profilassi attraverso atti di controllo delle nascite, precisando altresì (articolo 10) che «la Regione promuove la tutela dei cani che vivono in stato di libertà. E’ vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat».
E ancora: «Nel 1997 il Consiglio di Stato in sede consultiva, su un ricorso straordinario al Capo dello Stato analogo alla controversia in questione, ha precisato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, il divieto di deporre alimenti per la nutrizione dei randagi o che comunque vivano in libertà contrasta con l’articolo 2 della legge 281/91». In realtà, sottolineano i giudici del tribunale amministrativo, riguardo all’allarme sanitario, la Asl «non ha fornito alcuna prova o studio comprovante il pericolo infezioni», ribaltando completamente gli assunti che hanno determinato il divieto. «Si ricorda che spetta proprio all’Asl – aggiungono – programmare le limitazioni e il controllo delle nascite attraverso la profilassi non solo degli animali domestici ma anche e soprattutto degli animali randagi».
Repubblica – 25 marzo 2012