Stop alle multe per la società che acquista il latte e non effettua le trattenute sul prezzo dei conferimenti che risultino eccedenti rispetto alle quote assegnate a ciascun produttore
Quella di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo è una mera facoltà e non un obbligo: non si può multare l’acquirente, dunque, per non aver effettuato la trattenuta. Ma se la trattenuta è libera, laddove l’acquirente esercita la facoltà riconosciuta dalla legge, risulta poi obbligato al versamento entro il termine fissato dalla normativa. E se non ottempera tempestivamente, sarà costretto a pagare una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare. È quanto emerge da due sentenze emesse ieri dalla seconda sezione civile della Cassazione, la 9476/11 e la 9477/11. E la spiegazione sta in altre due sentenze: una delle Sezioni unite civili (la 26434/06), l’altra della Corte di giustizia europea (29 aprile 1999).
Trattenuta e versamento. In sintesi: il regolamento 3950/1992 del Consiglio Ce va interpretato nel senso che gli acquirenti hanno la mera facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Se dunque è escluso qualsiasi obbligo in tal senso, non si può multare l’azienda che acquista il latte per non avere, in alternativa alla trattenuta, assunto adeguate forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno superato la loro quota di competenza. L’obbligo riguarda tuttavia il versamento successivo alla trattenuta da effetturare entro il termine previsto.
Casi a confronto. Nella lite risolta dalla sentenza 9476/11 la Suprema corte decide nel merito accogliendo il ricorso del presidente della cooperativa sanzionata dalla Regione Lombardia con una multa di 15 milioni di vecchie lire: accolta l’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione, gli allevatori non dovranno dunque pagare. Nella vicenda affrontata dalla sentenza 9477/11, invece, sbaglia la società acquirente del latte che effettua la trattenuta ma non il versamento tempestivo e si vede colpita dall’ordinanza-ingiunzione: la sua condotta sarebbe stata legittima soltanto in presenza di una pronuncia giudiziaria che avesse accertato, con efficacia di giudicato, l’insussistenza dell’obbligo costituito in capo al produttore di pagare il superprelievo nell’annualità “incriminata”. Senza questa sentenza, non c’è scampo: confermata la multa di 140 mila euro. Né serve invocare il principio di legalità, sostenendo che il comportamento illecito addebitato alla società acquirente risalirebbe a un’epoca precedente l’introduzione delle quote di riferimento individuali (Qri) dei singoli produttori: in Italia il “contingentamento” risale al 1993/1994 e all’epoca dei fatti le quote erano già state stabilite e assegnate; in assenza di variazioni, insomma, i produttori avrebbero dovuto rispettare le proprie Qri storiche o iniziali nel conferire il latte all’azienda multata. In questo caso non resta che pagare.
Italia Oggi 29 aprile 2011