Il Tribunale dell’Ue ha respinto a Lussemburgo, il ricorso presentato dall’Italia contro la decisione della Commissione europea di applicare sui fondi per l’Italia un taglio forfettario di 70,9 milioni di euro, “a causa di irregolarità nei controlli afferenti il regime delle quote latte riscontrate in Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta, nelle campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007”. L’Italia ha due mesi per appellarsi alla sentenza.
Nel 2006 e 2008 la Commissione europea ha effettuato due ispezioni in diverse regioni italiane, riguardanti le campagne di commercializzazione delle quote latte dal 2003/2004 al 2006/2007. Dai risultati ottenuti, Bruxelles ha contestato all’Italia di non aver proceduto ai controlli sugli acquirenti entro i termini previsti dalla legislazione dell’Ue. La Commissione Ue, al momento della liquidazione dei conti con gli Stati membri, é tenuta ad assicurarsi che l’impiego dei fondi della Pac sia conforme alla normativa Ue.
Il 14 ottobre 2011, alla luce dei risultati delle ispezioni, ha deciso di escludere dal finanziamento Ue per gli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007, l’importo di 70.912.382 euro. L’obiettivo: sanzionare le insufficienze dei controlli sulle quote latte, in quanto tardivi, riscontrate in Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta.
L’Italia ha chiesto al Tribunale dell’Ue di annullare quella decisione causa “sviamento di potere, violazione del principio di proporzionalità e violazione dell’obbligo di motivazione”. Il Tribunale Ue constata ora “che i controlli eseguiti dalle autorità italiane erano tardivi e, a buon diritto, la Commissione ha ritenuto che l’attendibilità dei dati fosse pregiudicata. Essa non era quindi più in condizione – aggiunge – di quantificare oggettivamente il volume di latte prodotto e, pertanto, di valutare con esattezza le perdite subite dal Fondo Ue”. Peraltro – aggiunge – “in mancanza di dati sufficientemente attendibili per determinare in maniera oggettiva il quantitativo di latte in questione prodotto, la Commissione era legittimata ad applicare una rettifica finanziaria forfettaria”.
Ansa – 2 dicembre 2014