Chi va in pensione con la quota 100 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo sino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Cioè di regola sino al raggiungimento dei 67 anni, ovvero quella che sarà la maggiore età, in caso d’incremento per la speranza di vita previsto dal 2021. Lo stabilisce l’Inps tra l’altro nella Circolare 11/2019 pubblicata la scorsa settimana con la quale vengono recepite le novità dell’articolo 14, co. 3 del DL 4/2019. I pensionati con quota 100, pertanto, non potranno lavorare durante il periodo di anticipo pena la sospensione della pensione, come accadeva sino al 2009 quando fu abolita la regola della parziale incumulabilità dei redditi dal lavoro con la pensione di anzianita’.
Ad esempio un pensionato con va in pensione con 62 anni e 38 anni di contributi non potrà lavorare per cinque anni; chi va in pensione con la quota 100 a 65 anni sarà oggetto del divieto di cumulo redditi/pensioni per due anni. L’Inps spiega che chi viola il divieto si vedrà sospesa la pensione nell’anno di produzione dei predetti redditi. Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico sarà sospesa nel predetto periodo. Trattandosi di mera sospensione, nel silenzio della Circolare dovrebbe essere possibile la ripresa dell’erogazione della pensione una volta venuta mena la causa che ha dato luogo alla sospensione, cioè l’anno successivo.
Quota 100: Redditi esenti dal cumulo
All’assoluto divieto di cumulo della pensione quota 100 con i redditi da «lavoro dipendente e autonomo» il dl n. 4/2019 prevede però la deroga del lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. L’istituto chiarisce che per «lavoratore autonomo occasionale», ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento del committente; e che l’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e professionalità. Si tratta, dunque, dei rapporti di lavoro che prevedono la sola applicazione della ritenuta d’acconto Irpef del 20%, senza peraltro l’obbligo contributivo alla gestione separata, fino a cinque mila euro annui.
Anche se l’Inps non lo esplicita nel documento di rito dovrebbero restare esenti dai vincoli di cumulo anche quelle somme erogate tramite le cd. prestazioni occasionali. Tali s’intendono quelle svolte entro certi limiti e, comunque, per un importo fino a 5 mila euro netti complessivi, gestite con il Libretto Famiglia (se l’utilizzatore non ha partita Iva) o il contratto di prestazione occasionale (se l’utilizzatore ha partita Iva e occupa fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato) ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 54-bis del decreto legge 50/2017.
Obbligo di comunicazione
I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. L’Inps provvederà alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti. I titolari del trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all’INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.
PENSIONIOGGI