Preme evidenziare come il tenore letterale della norma si presti a una doppia lettura. Infatti l’incumulabilità, prevista a decorrere dalla data di decorrenza della pensione, si applica sicuramente ai redditi da lavoro dipendente e autonomo, mentre nel caso dei redditi da lavoro autonomo occasionale tale decorrenza potrebbe venire meno per la presenza di troppi incisi nel testo normativo
A ciò deve aggiungersi che il documento Inps è stato pubblicato dopo che i lavoratori interessati potrebbero aver avuto accesso alla prestazione pensionistica: nel privato le prime uscite si sono verificate il 1° aprile, mentre nel pubblico il 1° agosto scorso.
In merito all’attività lavorativa autonoma occasionale, resa in base all’articolo 2222 del codice civile e fiscalmente riconducibili all’articolo 67, comma 1, lettera l, del Dpr 917/1986, la circolare ne esclude la cumulabilità con quota 100 per le attività rese nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione. Nel paragrafo 1.2 della circolare 117 si legge che «ai fini della verifica del superamento di detto limite (5mila euro ndr) rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia».
Nulla viene precisato in merito ai redditi derivanti da attività lavorativa occasionale svolta in annualità precedenti l’accesso alla pensione, i cui compensi siano erogati nell’anno di accesso a quota 100.
Per i redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo l’Inps ha strumenti di “data certa” al fine di verificare l’eventuale svolgimento di attività (come la comunicazione obbligatoria e l’attribuzione di partita Iva), con relativa corresponsione di redditi, nei periodi in cui vige il divieto di cumulo. Al contrario, nel reddito di lavoro autonomo occasionale, il dato diventa noto solo quando il soggetto incassa le somme, non essendoci comunicazioni preventive o rilasci di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività.
A fronte di questa lettura della circolare, però, l’Inps nella comunicazione che invia ai pensionati quota 100 sembra prendere una posizione diversa. Nel documento di cui il Sole 24 Ore ha potuto prendere visione, relativo a un lavoratore della gestione pubblica, si legge, tra le altre cose, che il conseguimento di redditi superiori a 5mila euro successivamente alla decorrenza della pensione «comporta la sospensione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di detti redditi. Nell’anno di decorrenza della pensione i redditi vanno dichiarati se conseguiti dopo la decorrenza della pensione».
Sarebbe quindi opportuno un chiarimento su questo punto, al fine di eliminare i dubbi suscitati dalla circolare 117/2019. Forse la futura pubblicazione del modello “quota 100”, annunciata dall’Inps nella circolare, porterà chiarezza poiché dovrebbe consentire anche una «indicazione mensilizzata del reddito percepito…e dei periodi di svolgimento dell’attività cui si riferisce il reddito».
L’Inps deve comunque ancora specificare se le prestazioni occasionali remunerate tramite libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale (ex voucher) siano compatibili o meno con il godimento della pensione quota 100. Se è vero che ciascun prestatore non può riscuotere più di 5mila euro annui, è pur vero che talune attività possono essere ricondotte al lavoro dipendente, per il quale è prevista la totale incumulabilità. Ma tale tipologia reddituale risulta al contempo esente da imposizione fiscale.