Sono costati cari al dipendente dell’impresa di pulizie i 4 giorni di assenza dal lavoro non coperti da certificato medico. E’ il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza 10552/13.
Il caso
Un dipendente di un’impresa di pulizia, pur essendo in possesso di un certificato medico rilasciato dal Policlinico il 10 marzo 2003 che conteneva una prognosi di 20 giorni, inviava al proprio datore di lavoro un certificato, redatto successivamente dal medico curante, con scadenza 23 marzo 2003. Pertanto, evidenziata la mancanza di una certificazione idonea che giustificasse l’assenza dal servizio nel periodo 24-30 marzo, il lavoratore veniva licenziato. Una sanzione ritenuta proporzionata sia dal giudice di primo grado che di secondo. Anche perché il recesso per il caso di assenze ingiustificate era previsto dalle stesse norme contrattuali e, inoltre, risultava provata l’incidenza dell’assenza del lavoratore sull’attività datoriale. A nulla è servito il ricorso per cassazione proposto dall’ormai ex lavoratore. Gli Ermellini, infatti, hanno confermato l’effettiva esistenza della condotta materiale – cioè l’assenza dal lavoro per più di 4 giorni senza comunicare la giustificazione – ravvisando, nella condotta tenuta dal lavoratore nel corso della sua assenza, un «comportamento gravemente negligente, consistito nell’aver omesso di verificare la corrispondenza delle prognosi effettuate nelle due diverse certificazioni mediche acquisite» e, in particolare, nella non coincidenza dei termini finali tra la prima, non inviata dal lavoratore, e la seconda inviata, invece, al datore di lavoro. In conclusione, oltre alla norma collettiva, risulta violato anche il vincolo fiduciario.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 18 settembre 2013