Modica, 5 maggio – II Procuratore della Repubblica di Modica, Francesco Giuseppe Puleio, al termine dell’udienza del 5 maggio 2011 dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare Patricia Di Marco, ha chiesto il rinvio a giudizio degli indagati Luigi Virgilio Giglio, Saverio Agosta, Antonino Avola, Salvatore Calvo, Pisana Giuseppe, Roberto Turlà e Giovanni Venticinque (attuale sindaco di Scicli) nel procedimento relativo alla morte del piccolo Giuseppe Brafa Misicoro ed al ferimento della turista tedesca Marija Stefanie Mikulcic ad opera di cani mordaci ed aggressivi presenti nella zona di Sampieri in Scicli. Le difese di parte civile si sono associate alla richiesta del Procuratore. Il processo è stato rinviato all’udienza del 14 giugno 2011 per la discussione dei difensori degli imputati.
Questo il dettaglio delle contestazioni.
Giglio
1) per il delitto di omicidio colposo aggravato, p. e p. dall’art. 589, 61, n. 3 c.p. per avere cagionato per colpa la morte del piccolo Brafa Misicoro Giuseppe (nato a Ragusa l’8.08.1999), aggredito dai cani di proprietà dell’indagato e deceduto a causa dei morsi.
a) Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed in particolare nell’omettere tutte le cautele necessarie per non far uscire gli animali dal recinto, fatiscente ed inadeguato allo scopo, che delimita la proprietà dell’indagato; nel nutrire i cani con razioni insufficienti e scarti di animali bovini, suini ed ovini e con carcasse degli stessi suoi cani, in tal modo esasperandone le componenti caratteriali di aggressività.
b) Colpa consistita altresì nel non ottemperare al disposto delle seguenti previsioni normative: L. 14.08.1991, n. 281; L. Regione Sicilia 3.07.2002, n. 15; Ordinanze del Ministero Salute del 14.1.2008, del 6.8.2008 e del 3.3.2009, che impongono al proprietario a) di vigilare sulla detenzione degli animali in suo possesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone; b) di apporre dei microchip sugli animali e di iscriverli all’anagrafe canina; c) di provvedere alla loro sterilizzazione;
c) consentendone in tal modo la proliferazione incontrollata e determinandone la difficoltà di nutrizione e la conseguente aggressività.
Con l’aggravante di avere agito nonostante la previsione dell’evento, conoscendo la pericolosità dei propri animali.
In Scicli, il 15.03.2009.
2) per il delitto di lesioni personali colpose aggravate, p. e p. dall’art. 590, comma 4, 61 n. 3 c.p., per avere cagionato per colpa a Pluchino Carmelo, aggredito dai cani di proprietà dell’indagato, lesioni personali consistenti in “ferite lacero contuse multiple sparse su tutto il corpo”, malattia giudicata guaribile in giorni venti s.c.
a) Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed in particolare nell’omettere tutte le cautele necessarie per non far uscire gli animali dal recinto, fatiscente ed inadeguato allo scopo, che delimita la proprietà dell’indagato ; nel nutrire i cani con razioni insufficienti e scarti di animali bovini, suini ed ovini e con carcasse degli stessi suoi cani, in tal modo esasperandone le componenti caratteriali di aggressività.
b) Colpa consistita altresì nel non ottemperare al disposto delle seguenti previsioni normative: L. 14.08.1991, n. 281, L. Regione Sicilia 3.07.2000, n. 15, Ordinanze del Ministero della Salute del 14.1.2008, del 6.8.2008 e del 3.3.2009, che impongono al proprietario a) di vigilare sulla detenzione degli animali in suo possesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone; b) di apporre dei microchip sugli animali e di iscriverli all’anagrafe canina; c) di provvedere alla loro sterilizzazione;
c) consentendone in tal modo la proliferazione incontrollata e determinandone la difficoltà di nutrizione e la conseguente aggressività.
Con l’aggravante di avere agito con la previsione dell’evento, conoscendo la pericolosità dei propri animali.
In Scicli, il 15 marzo 2009.
3) per il delitto di lesioni personali colpose aggravate, p. e p. dall’art. 590, comma 4, 61 n. 3 c.p., per avere cagionato per colpa a Buscema Giovanni Carmelo, aggredito dai cani di proprietà dell’indagato, lesioni personali consistenti in “ferite ascoriche superficiali”, malattia giudicata guaribile in giorni otto s.c.
a) Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed in particolare nell’omettere tutte le cautele necessarie per non far uscire gli animali dal recinto, fatiscente ed inadeguato allo scopo, che delimita la proprietà dell’indagato; nel nutrire i cani con razioni insufficienti e scarti di animali bovini, suini ed ovini e con carcasse degli stessi suoi cani, in tal modo esasperandone le componenti caratteriali di aggressività.
b) Colpa consistita altresì nel non ottemperare al disposto delle seguenti previsioni normative: L. 14.08.1991, n. 281; L. Regione Sicilia 3.07.2002, n. 15; Ordinanze del Ministero Salute del 14.1.2008, del 6.8.2008 e del 3.3.2009, che impongono al proprietario
i) di vigilare sulla detenzione degli animali in suo possesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone;
ii) di apporre dei microchip sugli animali e di iscriverli all’anagrafe canina;
iii) c) di provvedere alla loro sterilizzazione;
c) consentendone in tal modo la proliferazione incontrollata e determinandone la difficoltà di nutrizione e la conseguente aggressività.
Con l’aggravante di avere agito con la previsione dell’evento, conoscendo la pericolosità dei propri animali.
In Scicli, il 15 marzo 2009.
4) per il delitto di lesioni personali colpose gravissime aggravate, p. e p. dall’art. 590 c.p., per avere cagionato per colpa a Mikulcic Marija Stefanie, n. Calw (Germania) il 24.09.1985, aggredita dai cani di proprietà dell’indagato, lesioni personali gravissime consistenti in “gravissimo trauma da strappamento al viso, al tronco e agli arti superiori ed inferiori da morso di cane. Lesioni multiple complicate diffuse superficiali e profonde da morso di cane. Insufficienza respiratoria”, con deformazione del viso.
a) Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed in particolare nell’omettere tutte le cautele necessarie per non far uscire gli animali dal recinto, fatiscente ed inadeguato allo scopo, che delimita la proprietà dell’indagato; nel nutrire i cani con razioni insufficienti e scarti di animali bovini, suini ed ovini e con carcasse degli stessi suoi cani, in tal modo esasperandone le componenti caratteriali di aggressività.
b) Colpa consistita altresì nel non ottemperare al disposto delle seguenti previsioni normative: L. 14.08.1991, n. 281; L. Regione Sicilia 3.07.2002, n. 15; Ordinanze del Ministero Salute del 14.1.2008, del 6.8.2008 e del 3.3.2009, che impongono al proprietario a) di vigilare sulla detenzione degli animali in suo possesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone; b) di apporre dei microchip sugli animali e di iscriverli all’anagrafe canina; c) di provvedere alla loro sterilizzazione;
c) consentendone in tal modo la proliferazione incontrollata e determinandone la difficoltà di nutrizione e la conseguente aggressività.
Con l’aggravante di avere agito con la previsione dell’evento, conoscendo la pericolosità dei propri animali.
In Scicli, il 17.03.2009.
5) per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, p. e p. dall’art. 337 c.p., per avere opposto resistenza alla messa in sicurezza dei cani fuoriusciti dalla recinzione della propria abitazione, intenzionalmente non richiamando gli animali che aggredivano i carabinieri ROSSITTO Giovanni e LICITRA Carmelo i quali, accorsi in soccorso di Brafa Misicoro Giuseppe, assalito dagli animali, erano costretti a sparare un colpo di pistola per respingerli ed allontanarli dal corpo della vittima.
In Scicli, il 15.03.2009.
6) per il reato di gestione di discarica abusiva, p. e p. dall’art. 256, comma 1, lett. a) e b) del D. L.vo 152/2006, per avere effettuato nel terreno di proprietà dell’indagato sito in Contrada Pisciotto un’attività di raccolta di rifiuti anche pericolosi, tra i quali: deiezioni animali; ossa di animali provenienti da scarti di macellazione, ossa e teschi di cane; lastre di eternit dismesso; un accumulatore al piombo esausto; pneumatici esausti; parti meccaniche dismesse; numerosi imballaggi in legno, plastica e cartone; circa n. 18 bombole vuote di gas in evidente stato di ossidazione; tracce di combustione di rifiuti; nonché una Fiat 127 tg. RG 153333, un’Autobianchi A112 tg. RG 156960 ed una Fiat 500 tg. RG 71020 (assente nell’archivio Aci), tutte in evidente stato di abbandono, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, creando in tal modo un pericolo concreto ed attuale per l’incolumità e la salute pubblica, nonché un pericolo concreto di danno ambientale.
In Scicli, sino al 18.03.2009.
Avola e Turlà
7) del delitto di omissione di atti di ufficio in concorso, p. e p. dagli artt. 110, 328 c.p., perché, in concorso tra loro, in qualità di medici veterinari dipendenti dell’A.U.S.L. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica -, a seguito di richiesta di intervento da parte della Stazione dei Carabinieri di Sampieri di Scicli con richiesta del 2.09.2008 (Prot 7/100-4), in cui si avvertiva la necessità di un controllo igienico sanitario dei cani detenuti da Giglio Virgilio Luigi in Contrada Pisciotto, in quanto sprovvisti di microchip e pericolosi per la sicurezza ed incolumità pubblica, indebitamente rifiutavano un atto del loro ufficio che per ragioni di sicurezza pubblica e di igiene e sanità doveva essere compiuto senza ritardo; e precisamente:
a) omettevano di segnalare formalmente, come previsto dall’art. 3 L.R. Sicilia 3.07.2000, n. 15, al Comune ed all’A.U.S.L. competente l’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe canina (e dunque sprovvisti di microchip);
b) non provvedevano al prelievo degli stessi ovvero alla richiesta di prelievo al Comune di Scicli per la sterilizzazione, come previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall’art. 2 L. 14.08.1991, n. 281, dall’art. 3 L.R. Sicilia 3.07.2000, n. 15, dal Decreto Assessoriale Regione Sicilia del 13.12.2007 e dalle ordinanze 14.01.2008 e 6.8.2008, Ministero della Salute.
In Scicli, il 3.09.2008.
8) del delitto di falsità ideologica in concorso, p. e p. dagli artt. 110, 479 c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità di medici veterinari dipendenti dell’A.U.S.L. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica -, a seguito di richiesta di intervento da parte della Stazione dei Carabinieri di Sampieri di Scicli, all’esito del sopralluogo in Contrada Pisciotto presso l’abitazione di Giglio Virgilio Luigi del 3.09.2008, attestavano falsamente nella relazione Prot. n. 2273 del 5.09.2008 intestata Regione Siciliana – Assessorato Sanità- A.U.S.L. N. 7 Ragusa – che i cani nella disponibilità del predetto “non presentano sintomi riferibili a malattie infettive, né infestazioni parassitarie in atto”, senza in realtà aver provveduto a verificare quanto affermato, né alla visita dei cani stessi.
In Scicli, il 5.09.2008.