L’assalto al «dominio » delle coop rosse negli ospedali è fallito: non esiste. O almeno così la pensa il Tar, che ha bocciato il ricorso della «Esperia Spa». Il primo round dell’assalto al «dominio» delle coop rosse negli appalti delle pulizie negli ospedali è fallito. O meglio, stando a quello che dicono il Tar del Veneto (nella foto la sede) e anche il Consiglio di Stato, quel «dominio» non esiste, o perlomeno non c’è nulla di irregolare. «Inammissibile» e «infondato»: questi gli aggettivi usati dal tribunale amministrativo regionale alla fine delle sedici pagine di sentenza con cui è stato respinto il ricorso della azienda napoletana «Esperia Spa» (ora confluita nella «Kuadra Srl»), che aveva impugnato la gara di area vasta per le pulizie nelle quattro aziende sanitarie del Vicentino.
Un maxi-appalto da 70 milioni che ovviamente faceva gola a molti ed era stato assegnato, al termine di una complessa procedura—la prima gara era stata sospesa per aderire alla convenzione Consip (la cui vincitrice era proprio la Esperia), ma poi si era scoperto che in quel settore non era possibile— a un’associazione temporanea d’imprese tra Manutencoop e Coopservice.
Un ricorso che in realtà era anche un atto d’accusa a un presunto «sistema veneto» che favoriva le coop rosse, titolari di quasi il 90 per cento degli appalti di pulizia delle Usl. L’avvocato Enrico Minnei aveva scritto infatti di un avvicinamento pre-gara tra i vertici dell’Usl 6 di Vicenza e i dirigenti della Coopservice il 18 luglio 2010, adombrando il sospetto che fossero stati concordati i ribassi. Secondo Esperia-Kuadra c’erano segnali di un «affidamento della gara, per così dire, già confezionato ex ante e ad arte», oltre a una «preoccupazione per il sistema di affidamento degli appalti »: «un po’ troppo spesso – proseguiva il ricorso – ad essere indebitamente premiate sono le cooperative sociali». Ma i giudici, che hanno analizzato la gara passaggio per passaggio, hanno sentenziato: tutto è stato regolare. A partire dal fatto che le Usl vicentine avevano correttamente revocato l’appalto ai ricorrenti per riaprire la gara. Il Consiglio di Stato ha definito questa parte del ricorso «chiaramente infondata nel merito».
Il Tar invece ha valutato uno per uno i punteggi ottenuti da Esperia-Kuadra nella valutazione dell’offerta tecnica, in cui l’azienda non aveva ottenuto la «sufficienza», venendo esclusa. «L’esclusione appare legittimamente disposta», scrive il Tar. Ed è proprio per questo che, continuano i giudici, tutte le altre contestazioni non contano più nulla. I legali avevano sostenuto anche che non sarebbe stata verificata l’anomalia dell’offerta dell’Ati aggiudicataria, che non sarebbe stata riscontrabile l’integrità delle buste dell’offerta economica, né il luogo in cui erano state mantenute. «Le predette censure – dice il Tar – sono inammissibili per difetto d’interesse, tenuto conto che l’accoglimento del ricorso comporterebbe non già l’aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente, ma la ripetizione della gara». Da cui, come detto, la ricorrente era stata esclusa. «Ci attaccano perché siamo i migliori e diamo fastidio», aveva chiosato, un paio di mesi fa, il direttore di Legacoop Veneto Franco Mognato.
Il Corriere Veneto – 26 aprile 2012