Se dopo il superamento di un concorso pubblico per l’impiego alle dipendenze dell’amministrazione comunale il contratto di assunzione e la costituzione effettiva del rapporto intervengano a distanza di numerosi anni, il diritto di prescrizione quinquennale in materia di crediti retributivi decorre solo dalla data di stipulazione del contratto di lavoro.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha raggiunto questa conclusione (sentenza 8687 del 4 aprile 2017) sul presupposto che il petitum sostanziale dedotto in giudizio era relativo alla richiesta di risarcimento del danno economico conseguente alla ritardata assunzione, la cui misurazione si sostanziava nelle retribuzioni che il pubblico dipendente avrebbe percepito se la costituzione del rapporto di lavoro fosse intervenuta tempestivamente.
Il caso sottoposto alla Corte era relativo al dipendente di un Comune assunto a distanza di oltre 16 anni dal concorso pubblico in cui, a pari merito con un altro concorrente, si era collocato primo in graduatoria. L’amministrazione aveva assunto il candidato, in questo senso, solo con contratto di lavoro del 28 aprile 2006, nel quale si prevedeva la decorrenza del rapporto dal 15 febbraio 1989 ai soli fini giuridici, laddove sul piano economico la decorrenza del contratto veniva posposta alla data di effettivo inizio del rapporto di impiego.
Il ritardo tra la conclusione del concorso e la data d’assunzione era da imputare al fatto che l’ente aveva dichiarato vincitore solo l’altro concorrente primo in graduatoria. Il candidato escluso si era rivolto alla magistratura amministrativa, la quale aveva riconosciuto il suo diritto ad essere assunto dal Comune. Costituito in mora, l’ente aveva finalmente provveduto a stipulare il contratto di lavoro, distinguendo tra effetti giuridici dell’assunzione (retrodatati alla data di pubblicazione della graduatoria) ed effetti economici (posticipati alla data d’effettivo avvio del rapporto di lavoro presso il Comune).
La Cassazione evidenzia che il momento costitutivo del diritto al risarcimento del danno coincideva con la data di stipulazione del contratto di assunzione. A questo proposito, aggiunge la Corte, solo per effetto del contratto di lavoro, nel quale l’ente comunale aveva previsto la retrodatazione ai soli fini giuridici dell’assunzione e non anche sul piano economico, era sorto il diritto del lavoratore alle spettanze retributive arretrate.
La Cassazione respinge, per contro, la tesi del municipio secondo cui il termine iniziale, a cui fare riferimento per verificare la decorrenza della prescrizione quinquennale, era da individuare nella pubblicazione della graduatoria concorsuale.
La Corte ha confermato, quindi, la condanna del Comune al versamento di oltre 176mila euro al dipendente, corrispondenti alle retribuzioni maturate tra la data del superamento del concorso e quella, di oltre 16 anni successiva, di effettiva immissione in ruolo, dedotto quanto il lavoratore aveva percepito nel frattempo per effetto di altra occupazione.
Giuseppe Bulgarini d’Elci – Il Sole 24 Ore – 5 aprile 2017