Diventa operativa a partire da domani la riforma dei distacchi sindacali, contenuta nell’articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (convertito dalla legge 114/14). Le modalità di applicazione sono contenute nella circolare 5 della Funzione pubblica già annunciata su questo sito. La norma riduce l’entità complessiva dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni. Con la nozione di “distacco sindacale” si fa riferimento al diritto, riconosciuto ai dipendenti pubblici, di svolgere, a tempo pieno o parziale, attività sindacale, con la conseguente sospensione dell’attività lavorativa, mantenendo tutte le altre prerogative del rapporto di lavoro (compresa la retribuzione). Così il reingresso. Il dipendente sarà ricollocato in servizio nella posizione di provenienza con le anzianità maturate
La riforma prevede una regola molto semplice: le prerogative esistenti sono ridotte del 50% per ciascuna associazione sindacale (regole speciali sono previste per le forze di polizia e per i vigili del fuoco; la legge stabilisce che alla riunioni sindacali possa partecipare un solo rappresentante per associazione). Come chiarito dalla circolare 5/15 del ministero della Funzione pubblica, la decurtazione del 50% non trova applicazione qualora l’associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale.
La legge precisa che il contingente complessivo dei distacchi, dopo la riduzione del 50%, potrà essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali mediante contratto collettivo.
La riforma riduce anche i distacchi che sono fruiti facendo ricorso al cumulo delle ore di permesso retribuito; per tali prerogative sindacali si applicano gli stessi principi enunciati per i distacchi sindacali.
Come chiarito ancora dalla circolare 5/14, il dipendente che riprende servizio al termine del distacco può, a domanda, essere trasferito – con precedenza rispetto agli altri richiedenti – in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta.
Inoltre, il dipendente che rientra in servizio è ricollocato in servizio recuperando la posizione di provenienza, con l’aggiunta delle anzianità maturate.
La circolare ministeriale ricorda, altresì, che il dipendente non può essere discriminato per l’attività svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
La riforma, come accennato, si occupa anche dei permessi: la riduzione del 50% si applica anche al monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall’amministrazione di appartenenza ai dirigenti delle associazioni sindacali per l’espletamento del proprio mandato.
La circolare 5/14 ricorda che la riduzione del 50% non si applica alle aspettative sindacali non retribuite, ai permessi non retribuiti e ai permessi per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’amministrazione per il solo personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in quanto per essi non è previsto alcun contingente.
L’attuazione della riforma passa per la comunicazione, entro la data odierna da parte delle organizzazioni sindacali alle amministrazioni competenti dei distacchi sindacali non più spettanti. Il ministero della Funzione pubblica si occuperà di veriricare, a consuntivo, il rispetto dei limiti derivanti dalla riduzione.
Ma cosa accade se un’organizzazione sindacale supera questi limiti?
Per le prerogative sindacali utilizzate in eccedenza si applica la regola, già contenuta nella contrattazione collettiva, la quale impone la restituzione del corrispettivo economico delle ore fruite e non spettanti; in mancanza, si dovrà operare la compensazione nel corso dell’anno successivo, quando sarà detratto dal monte-ore di spettanza delle singole associazioni sindacali il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente, fino al completo recupero.
Il Sole 24 Ore – 31 agosto 2014