Il calendario venatorio per la stagione 2011 2012 è stato pubblicato sul Bur n.57 del 2 agosto 2011.
Sentite le Province ed acquisito il parere tecnico-scientifico dell’ISPRA, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla caccia, Daniele Stival, ha approvato nella sua ultima seduta il calendario 2011/2012 per l’esercizio dell’attività venatoria nel Veneto.
“L’insieme di disposizioni che abbiamo approvato – afferma l’assessore Stival – è frutto del lavoro di confronto assiduo attuato con tutti i soggetti che operano in campo venatorio. La Regione è stata capace in questi anni di affinare costantemente le normative in questa materia delicata e spesso controversa, contemperando le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e della risorsa faunistica con le legittime aspettative dei numerosi appassionati a questa disciplina che, voglio ancora sottolinearlo, rappresenta nel Veneto un importante patrimonio di cultura e tradizione”.
Un periodo di preapertura è stato individuato nelle giornate 3, 4, 10, 11 e 17 settembre 2011, durante le quali sarà consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie merlo, tortora, ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia. Il carniere massimo per cacciatore per il merlo è di 5 capi, per la tortora di 10 capi. Il 3 e 4 settembre sarà consentito il prelievo anche del colombaccio (carniere massimo di 10 capi).
Un posticipo del prelievo venatorio da appostamento sarà invece consentito nelle giornate 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 febbraio 2012 per le specie colombaccio (carniere massimo giornaliero di 10 capi), ghiandaia, gazza, cornacchia nera e grigia.
L’apertura generale è stata fissata, invece, il 18 settembre 2011 e si protrarrà sino al 30 gennaio 2012. In questo arco temporale saranno cacciabili, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest’ultima, delle specie beccaccia e beccaccino), le seguenti specie: combattente (dal 18.09 al 31.10); starna, fagiano, allodola e quaglia (dal 18.09 al 31.12); tortora e merlo (dal 18.09 al 24.12); beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello (dal 18.09 al 19.01); ghiandaia, gazza, cornacchia nera e grigia (dal 18.09 al 14.01); germano reale, folaga, gallinella d’acqua, alzavola, mestolone, moriglione, canapiglia, porciglione, fischione, codone marzaiola, moretta, becaccino, frullino, pavoncella, volpe (dal 18.09 al 30.01); colombaccio (dal 01.10 al 30.01); lepre comune e coniglio selvatico (dal 18.09 al 30.11). Inoltre, saranno cacciabili da 1 ottobre al 30 novembre, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici, la lepre bianca, la pernice bianca, il fagiano di monte, la coturnice; da 18 settembre al 31 dicembre, solamente nelle aziende agri-turistico-venatorie ed esclusivamente su soggetti provenienti da allevamento, sarà cacciabile la pernice rossa.
Per quanto riguarda la caccia alla fauna stanziale, si applicheranno le seguenti disposizioni a livello provinciale:
– Padova
Atc 3 e 4: le giornate settimanali ammesse sono mercoledì, sabato e domenica;
Atc 1, 2 e 5: le giornate settimanali ammesse sono mercoledì, sabato e domenica dal 18.09 al 16.10; lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, dal 17.10 a fine periodo ammesso.
– Rovigo
tutti gli Atc: la caccia alla fauna stanziale viene realizzata sulla base di piani di prelievo sperimentali approvati dalla Provincia di Rovigo, da predisporre previo censimento o stima della consistenza faunistica e con verifica dei dati relativi ai prelievi effettuati al termine della stagione venatoria. Ai fini della realizzazione dei piani di prelievo è disposta l’elevazione a 8 capi del carniere massimo stagionale alla lepre, fermo restando il limite giornaliero di 1 capo. L’orario della giornata venatoria dal 18.09.2010 al 05.10.2010 è fissato in via sperimentale dalle ore 07.00 alle ore 13.00 limitatamente alla specie lepre.
– Treviso
Tutti gli Atc: le giornate ammesse sono mercoledì e domenica.
– Venezia
Atc 1 e 2: le giornate settimanali ammesse sono mercoledì, sabato e domenica; limitatamente al solo ATC 1, nel periodo compreso tra il 18.09.2011 e il 09.10.2011 il termine della giornata venatoria è fissato alle ore 14.00.
La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto previsto per il periodo di preapertura e limitazioni dell’attività venatoria e dell’addestramento e allenamento dei cani nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.
Per quanto concerne i carnieri, sono consentiti, fatte salve altre disposizioni, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:
– selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
– selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 codoni, 10 canapiglie, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 codoni, 50 canapiglie, 15 morette e 15 combattenti), con le seguenti eccezioni: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali, per l’allodola 10 capi giornalieri nel mese di settembre.
La caccia agli ungulati delle specie daino, camoscio alpino, capriolo, cervo, muflone è autorizzata e regolamentata dalle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o in parte nella Zona faunistica delle Alpi, esclusivamente nella modalità di prelievo selettivo (basato su piano di abbattimento quantitativo e qualitativo per classi di sesso ed età), nei termini già definiti con precedenti provvedimenti della Giunta. L’eventuale gestione a fini venatori del cinghiale per la prossima stagione venatoria verrà autorizzata con successivo provvedimento su presentazione di specifica richiesta da parte delle Amministrazioni provinciali interessate e sulla base degli indirizzi regionali già approvati.
Norme specifiche sono previste per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agri-turistico-venatorie. Nelle prime il cacciatore può praticare la caccia per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria, per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti:
fagiano 10 capi giornalieri, 100 capi stagionali; starna 5 capi giornalieri, 50 capi stagionali; lepre comune 3 capi giornalieri, 15 capi stagionali.
Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria, sono consentiti l’immissione e l’abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012 con esclusione del martedì e venerdì. Non ci sono limitazioni di carniere.
Ulteriori disposizioni particolari riguardano l’addestramento e l’allenamento dei cani e le limitazioni nelle zone di protezione speciale (ZPS), l’uso di richiami, gli interventi di foraggiamento dell’avifauna e l’utilizzo del tesserino venatorio.
“Segnalo – conclude l’assessore Stival – che, rispetto al passato, ci sono due opportunità in più per i cacciatori: sarà possibile, per alcune specie, esercitare l’attività venatoria anche nei primi nove giorni di febbraio e inoltre, in particolare gli appassionati di caccia alla beccaccia, avranno a disposizione le prime due decadi di gennaio
3 agosto 2011