E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 maggio 2021, il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/841 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell’entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali.
LA COMMISSIONE EUROPEA, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato:
(1) L’articolo 30 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei capi bovini, ovini e caprini, si applicano le disposizioni seguenti:
a) un capo bovino presente nell’azienda che ha perso uno dei due mezzi di identificazione è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell’articolo 3, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 1760/2000;
b) un capo ovino o caprino presente nell’azienda che ha perso uno dei due mezzi di identificazione è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;
c) se un solo capo bovino, ovino o caprino presente nell’azienda ha perso due mezzi di identificazione, l’animale è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo individualmente per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, ove pertinente, della banca dati o con altri mezzi previsti, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 1760/2000 o dal regolamento (CE) n. 21/2004, e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco;
d) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l’animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità;
e) se le inadempienze riscontrate riguardano comunicazioni tardive di eventi riguardanti gli animali alla banca dati informatizzata, l’animale in questione si considera accertato se la comunicazione ha avuto luogo prima dell’inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei capi bovini, ovini e caprini e le comunicazioni effettuate nell’ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.»;
b) il paragrafo 5 è soppresso;
(2) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31 – Sanzioni amministrative per animali nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali
- L’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di un regime di aiuti per animale, di una misura di sostegno connessa agli animali o di un tipo di operazione nell’ambito di tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è versato in base al numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o in loco:
a) non si riscontrino più di tre animali non accertati, e
b) gli animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 o (CE) n. 21/2004. - Se più di tre animali risultano non accertati, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto, della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto:
a) di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa non è superiore al 20 %, o
b) di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa è superiore al 20 % ma non al 30 %.
Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.
Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità all’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato.
Per specie diverse da quelle di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di determinare un numero di animali diverso dalla soglia di tre animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Nel determinare tale numero gli Stati membri si accertano che esso sia equivalente nella sostanza a tale soglia, tenendo conto fra l’altro delle unità di bestiame e/o dell’importo dell’aiuto o del sostegno concesso.
3. Al fine di stabilire le percentuali di cui al paragrafo 2, il numero di animali risultati non accertati nell’ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento viene diviso per il numero di animali dichiarati per tale regime di aiuti o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.
4. Se il calcolo dell’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è basato sul numero di giorni in cui gli animali che soddisfano le condizioni di ammissibilità sono presenti nell’azienda, anche il calcolo del numero di animali risultati non accertati di cui al paragrafo 2 sarà basato sul numero di giorni in cui tali animali sono presenti nell’azienda.»
Articolo 2 – Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Fonte: EUR-Lex