Dal 22 ottobre prossimo via all’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento dei prodotti alimentari in etichetta. Anche se ci sarà comunque un periodo transitorio di 180 giorni per lo smaltimento delle etichette già stampate, che terminerà il 20 aprile prossimo. Lo prevede il decreto legislativo 145/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre scorso.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 ottobre il decreto legislativo che reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.
Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto, ma già immessi in commercio.
L’obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma era stato abrogato dalla normativa europea in materia di etichettatura alimentare. L’Italia ha stabilito la sua reintroduzione, per le imprese nazionali, al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali sanzioni all’Ispettorato repressione frodi (ICQRF).
Il Decreto entrerà in vigore il 22.10.2017.
Leggi il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145 (GU n. 235 del 07.10.2017) “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015” (versione in formato PDF)
Fonte: Ceirsa, MIPAAF – 10 ottobre 2017