E’ stata pubblicata sul Bur n. 85 del 1° settembre 2017 la delibera numero 1306 del 16 agosto con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva le linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale(allegato A), per l’approvazione della dotazione di strutture nell’area non ospedaliera (Allegato A1), per l’organizzazione del Distretto, per l’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione (allegato C), per l’organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale da parte delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.
Come si ricorderà la Giunta regionale il 6 aprile scorso con Dgr 30/CR aveva approvato una prima stesura delle linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale e le aveva trasmesse alla Quinta Commissione consiliare, affinché esprimesse il parere previsto dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.
La Quinta commissione aveva inviato alla Regione, con note del 4 agosto e del 7 agosto 2017, il proprio parere favorevole espresso a maggioranza, subordinandolo però ad alcune modifiche.
La Giunta regionale ha ritenuto di accogliere gran parte delle modifiche suggerite dai consiglieri. Gli allegati al provvedimento quindi sono stati integrati in diversi punti al fine di armonizzare e rendere coerenti i testi rispetto alle richieste della Quinta Commissione.
Per quanto riguarda il Dipartimento di prevenzione e, più in particolare l’assetto dei servizi veterinari delle Ulss, le modifiche recepite sono in senso migliorativo rispetto al testo iniziale, accogliendo alcune importanti osservazioni che il Sindacato veterinari di medicina pubblica del Veneto aveva presentato, come la creazione del Dipartimento funzionale di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e la previsione di ulteriori strutture di area veterinaria.
Il Dipartimento funzionale
Innanzitutto viene ripristinata, rispetto alla Dgr di aprile, la previsione, all’interno del Dipartimento di prevenzione, del Dipartimento funzionale di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, strumento di coordinamento multidisciplinare per aumentare l’efficacia e l’efficienza degli interventi e l’integrazione delle competenze e responsabilità professionali. Tale Dipartimento era già stato previsto dalla precedente Dgr 2271 del 2013 ma era “scomparso” nella prima versione delle attuali linee guida. Il Sivemp aveva sottolineato che se il Dipartimento aveva ragion d’essere nel 2013 lo ha a maggior ragione oggi, dopo gli accorpamenti, con l’aumento del personale afferente e una maggiore complessità delle attività da svolgere.
L’articolazione dei servizi veterinari delle Ulss
Al Dipartimento di prevenzione di ogni Ulss afferiscono i tre “classici” servizi veterinari (Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine animale e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) qualificati come strutture operative complesse.
Inoltre, già la delibera di aprile disponeva che le Ulss 2 Marca Trevigiana, 6 Euganea, 9 Scaligera prevedessero un’ulteriore servizio nell’ambito della sanità veterinaria configurato come unità operativa complessa.
La novità delle odierne linee guida è che, oltre a quanto già deciso, viene istituita un’Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale della sanità veterinaria in ciascuna delle Ulss 3 Serenissima, 5 Polesana, 8 Berica.
Ma ecco nel dettaglio le novità di interesse veterinario accolte dalla Giunta regionale nel testo:
- Al punto 6.1 “Funzioni e tipologie” dei Dipartimenti dell’allegato A e all’allegato C è stato introdotto il Dipartimento funzionale di Sanità Pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, da collocare all’interno del Dipartimento di Prevenzione, e al quale preporre un Coordinatore dirigente di area veterinaria qualora il Direttore del Dipartimento di Prevenzione sia di area medica e viceversa;
- All’allegato A1 e all’allegato C è stato previsto che vengano istituite Unità Operative Semplici a valenza dipartimentale della sanità veterinaria, nel numero e secondo la distribuzione riportata nell’allegato A1;
- All’allegato C al punto 2 denominato “Erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, è stato aggiunto, di seguito “(ai sensi del Dpcm 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del Dlgs 30/12/1992 n. 502″)”.
Nuovi atti aziendali, tempi e procedure
Nell’allegato A vengono definite le procedure per l’adozione, l’approvazione e l’aggiornamento dell’atto aziendale, che dovrà essere osservata dalle aziende sanitarie e dalla Direzione Generale Area Sanità e Sociale. La deliberazione del Direttore Generale è inviata, entro 60 giorni dalla comunicazione delle linee guida, alla Direzione Generale Area Sanità e Sociale, la quale, nei successivi 60 giorni, ne verifica la conformità ai principi ed ai contenuti delle linee guida approvate. L’approvazione del nuovo atto aziendale o la modifica dello stesso sarà disposta con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale. Eventuali richieste di chiarimenti sospendono il suddetto termine di 60 giorni.
1 settembre 2017