Le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad assumere i dipendenti provinciali posti in sovrannumero dalla legge 190/2014. Nonostante moltissime amministrazioni, soprattutto comuni, ma anche i ministeri, come dimostrato dal caso dell’avviso di mobilità del ministero della giustizia, stiano agendo come se i vincoli imposti alle assunzioni dall’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014 non esistessero, nella realtà tale legge, letta in combinazione con l’articolo 2, comma 13, del di 95/2012, convertito in legge 135/2012, costituisce un meccanismo obbligatorio, dal quale le amministrazioni non possono districarsi.
C’è una chiarissima connessione tra le disposizioni della legge di stabilità per il 2015 e le norme della «spending review» di Monti, all’epoca disposte proprio allo scopo di favorire il trasferimento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche messi in sovrannumero, per qualsiasi ragione. L’articolo 2, comma 13, del di 95 dispone: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale».
Se la norma fosse stata da subito attuata, non vi sarebbero le incertezze procedimentali. Si può, comunque, notare come il monitoraggio dei posti vacanti richiesto dal di 95/2012 sia dello stesso tenore di quello previsto dai commi 424 e 425 della legge 190/2014. Identico, inoltre, è il fine: pubblicare sul sito web del Dipartimento della Funzione pubblica l’elenco dei posti vacanti delle amministrazioni organiche, in modo che i dipendenti delle amministrazioni, posti in sovrannumero, possano avviare la propria ricollocazione.
Come si nota, la norma del 2012 costituisce in capo ai dipendenti in sovrannumero (e questo non può che valere anche per i dipendenti provinciali coinvolti dal processo imposto dalla legge di stabilità 2015) un vero e proprio diritto alla ricollocazione, da esercitare con la semplice presentazione della domanda di trasferimento a una delle amministrazioni che abbiano risposto al censimento manifestando disponibilità di organico.
Il meccanismo dell’articolo 2, comma 13, non consente alle amministrazioni di incidere sulla procedura di ricollocazione, ad esempio fissandosi su profili professionali particolari, per escludere l’assunzione dei dipendenti provinciali; questo atteggiamento è mostrato da molti comuni, che chiedono assistenti sociali o educatori di asili nido e si trincerano dietro tale fabbisogno enunciato per non attuare le previsioni della legge 190/2014.
Ma, il meccanismo dell’articolo 2, comma 13, del di 95/2012, ancora vigente, crea un diritto potestativo in capo ai dipendenti sovrannumerari, che una volta presentata la domanda assumono il diritto di essere assunti dagli enti che abbiano censito posti vacanti, anche se il profilo professionale non dovesse essere considerato da questi come prioritario. L’unico spazio di discrezionalità in capo alle amministrazioni è quello di stabilire criteri di selezione, laddove ricevano più domande di ricollocazione dei posti dichiarati disponibili. La sanzione nel caso in cui le amministrazioni non accolgano le domande di ricollocazione è piuttosto grave: un blocco totale delle assunzioni. Tale sanzione si aggiunge alla nullità delle assunzioni in violazione dei commi 424 e 425 della legge 190/2014. La combinazione delle previsioni normative citate dovrebbe consigliare gli enti a considerare con maggiore prudenza l’atteggiamento manifestamente elusivo fin qui manifestato.
Luigi Oliveri – ItaliaOggi – 28 gennaio 2015