Con una nota del 16 giugno 2022 il direttore dell’Uo Sanità animale della Regione Veneto, dottor Michele Brichese, ha fornito indicazioni sull’applicazione del «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica», pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 giugno 2022.
Il Protocollo disciplina le movimentazioni sul territorio nazionale da territori non indenni (province, regioni) verso territori indenni (province, regioni), ad esclusione dei casi di invio al macello. I costi dei controlli comprensivi delle analisi per la transumanza, per le movimentazioni verso gli stabilimenti da ingrasso e per quelle verso e dai centri genetici sono a carico dell’allevatore.
La nota regionale precisa che gli animali provenienti da territori non indenni con destinazione regione Veneto o animali oggetto di movimentazione per pascolo/monticazione tra Veneto e territori non indenni per le malattie in oggetto possono ora essere movimentate solo nel rispetto del Protocollo. Nelle more della predisposizione in BDN dell’elenco degli stabilimenti autorizzati per l’anno 2022 situati in territori non indenni, l’invio di capi dovrà essere pre-notificato al servizio veterinario competente per destino e la sussistenza delle condizioni di invio attestate dal servizio veterinario competente per il territorio di partenza.
La nota riassume i requisiti previsti ai fini della movimentazione di animali da ingrasso da territori non ufficialmente indenni verso allevamenti della regione Veneto.
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