Compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte a vario titolo negli abbattimenti degli animali, procedure operative standard e percorsi formativi per gli operatori. Questi tra i principali temi al centro delle linee guida per l’applicazione del Regolamento Ue 1099 del 2009 (in vigore da gennaio 2013) “sulla protezione degli animali durante l’abbattimento” che il ministero della Salute ha emanato. Proprio al Ministero è istituito un punto di contatto all’indirizzo di posta elettronica contact-point-slaugther.dgsafv@sanita.it che fungerà da supporto scientifico e a cui le autorità competenti potranno rivolgersi. Oltre ad avere questa finalità esso avrà lo scopo di condividere con la Commissione europea e con i punti di contatto degli altri Stati membri, le informazioni tecniche e scientifiche e le migliori pratiche da adottare in relazione all’attuazione del regolamento
Formazione del personale. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 del regolamento, le specifiche operazioni di “macellazione” (definita come “l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana”), ovvero maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, valutazione dell’efficacia dello stordimento, sospensione o sollevamento di animali vivi, dissanguamento e macellazioni secondo particolari metodi prescritti da riti religiosi, devono essere effettuate esclusivamente da persone in possesso del “certificato di idoneità” di cui all’articolo 21 del regolamento.
Il Ministero della Salute, in considerazione di tale obbligo, ha ritenuto necessario elaborare un percorso formativo in attuazione del Regolamento, la cui organizzazione è stata affidata, in forza dell’articolo 21, comma 2 del Regolamento, al CreNBA (Centro di referenza nazionale per il Benessere animale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna).
Il Servizio veterinario dell’azienda sanitaria territorialmente competente per lo stabilimento di macellazione è l’autorità competente preposta al rilascio dei certificati di idoneità. Nel caso di corsi di formazione non organizzati direttamente dalle Asl, tutti coloro che avranno superato il test finale riceveranno dall’Organismo che ha effettuato il corso di formazione, un attestato di frequenza con il quale richiederanno al Servizio veterinario della Asl il rilascio del certificato.
Il percorso formativo potrà essere anche semplificato. Si riconoscono infatti equivalenti ai certificati di idoneità previsti dal Regolamento, gli attestati di idoneità o formazione già rilasciati dall’autorità competente a seguito dello svolgimento di appositi corsi di formazione eseguiti in conformità a quanto stabilito dall’articolo 7 del dlvo 333 del 1998. Il rilascio sarà in ogni caso subordinato alla frequentazione di un apposito corso di formazione a distanza Fad specificatamente realizzato dal CreNBA
Responsabile della tutela del benessere animale
Tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di 1000 unità di bestiame (mammiferi) o più di 150.000volatili o conigli, così come definite all’articolo 17, comma 6 del Regolamento, hanno l’obbligo di garantire la presenza di una persona Responsabile della tutela del benessere animale (paragrafo 9 delle linee guida). Questo ultimo ha il compito di garantire che le varie fasi della macellazione (scarico, stabulazione, maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, abbattimento) siano condotte nel rispetto del benessere animale. Deve altresì obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità previsto dal comma 4 dell’articolo 17 del regolamento, attraverso un percorso formativo “completo” (teorico, pratico e con esame finale),facendo riferimento alle specie animali macellate nello stabilimento di macellazione dove opera in qualità di responsabile del benessere.
Ai fini dell’acquisizione del certificato d’idoneità da parte di questa figura, senza che vi sia la necessità di frequenza ad alcun corso di formazione, si riconoscono come equipollenti i seguentititoli: diploma di laurea in Medicina veterinaria; diploma di laurea in Scienze delle produzioni animali. L’idoneità di eventuali altri titoli da considerarsi equipollenti ai sopraccitati diplomi di laurea sarà valutata dal Ministero della Salute di concerto con il CreNBA. Il regolamento prevede deroghe e limitazioni di applicazione dei dispositivi normativi, che vengono dettagliati nella linea guida ministeriale.
Le linee guida definiscono inoltre differenze e caratteristiche dell’abbattimento di emergenza e alla macellazione d’urgenza al di fuori del macello:
a) Abbattimento di emergenza. Qualora gli animali presentino lesioni o patologie gravi, al solo fine di evitare ulteriori sofferenze, possono essere sottoposti ad abbattimento d’emergenza anche dal proprietario dell’animale, direttamente in allevamento effettuando lo stordimento. Solamente in circostanze eccezionali come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee è possibile effettuare l’abbattimento d’emergenza escludendo lo stordimento. La carcassa di tale animale non potrà essere destinata al consumo umano ma dovrà essere smaltita come sottoprodotto di origine animale, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009.
b) Macellazione d’urgenza al di fuori dal macello. Gli animali che presentano lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, così come definito dal Regolamento (CE) 1/2005, al fine di evitare ulteriore sofferenza, possono essere sottoposti alla macellazione in allevamento, come definita dal Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI. Tale operazione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009, da personale qualificato in possesso del certificato di idoneità.
Macellazioni rituali. Le macellazioni rituali hanno luogo esclusivamente all’interno di uno stabilimento di macellazione, previa istanza obbligatoria presso il servizio veterinario dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Per essere approvata da parte dell’autorità competente, la macellazione prescritta da riti religiosi senza stordimento preventivo, deve essere praticata nella maniera più idonea e deve rispettaredeterminati obblighi: l’operatore che effettua la pratica della jugulazione (dissanguamento) e deve disporre del certificato di idoneità, come previsto dall’articolo 21 del regolamento; la macellazione rituale dei ruminanti dovrà essere effettuata prevedendo una immobilizzazione individuale e meccanica. Non è ammessa l’immobilizzazione manuale per la contenzione dell’animale. L’eventuale utilizzo della corda (usata come capezza) per bloccare i movimenti della testa può essere consentita solo se associata ad un valido contenimento meccanico del corpo dell’animale; l’operatore addetto a praticare tale macellazione dovrà effettuare controlli sistematici su tutti gli animali per verificare l’assenza dei “segni di coscienza o sensibilità” nel periodo compreso tra l’esecuzione del taglio fino al completo dissanguamento; solamente dopo aver accertata la totale incoscienza o insensibilità l’animale potrà essere liberato dal sistema di immobilizzazione; per ogni animale dovranno essere effettuati controlli sistematici per determinare anche l’assenza dei “segni di vita” prima di procedere alle successive fasi di preparazione; nel caso in cui, durante lo svolgimento delle macellazioni rituali, gli animali presentino ancora segni di vita è necessario prevedere idonee misure da applicare immediatamente per evitare inutili sofferenze. In tali casi, è altresì necessario sottoporre ad un’attenta valutazione le operazioni di abbattimento, al fine di individuare le cause all’origine di tale carenza e le modifiche da apportare.
Tenuta dei registri. Ogni azione correttiva, adottata dal responsabile della tutela del benessere animale, necessaria a garantire il rispetto del benessere animale deve essere documentata, registrata, conservata per almeno un anno, e messa a disposizione su richiesta dell’Autorità competente che effettua i controlli.
Attività di controllo. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti di benessere animale previsti dalla normativa comunitaria, il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti,dovranno utilizzare l’apposita check-list (Allegato IX) per la valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’ impianto di macellazione. Tale “strumento” permetterà di agevolare la valutazione e nello stesso tempo di uniformare il controllo dei requisiti dell’impianto.
L’attività di controllo dovrà essere effettuata obbligatoriamente almeno una volta l’anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sulla base della valutazione del rischio. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Regioni e le Provincie Autonome dovranno provvedere ad inoltrare all’ufficio VI della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute una rendicontazione annuale riassuntiva delle attività di controllo effettuate nel corso dell’anno precedente, utilizzando l’apposito modulo rendicontativo (Allegato X).
Attività di spopolamento. In caso di focolai di malattie infettive animali per le quali è previsto l’obbligo di abbattimento inallevamento (spopolamento), l’autorità competente responsabile di eseguire tale operazione è l’autorità sanitaria territorialmente competente che dovrà elaborare in anticipo un piano d’azione nel quale saranno indicati i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme di benessere animale stabilite dal suddetto regolamento. Nella predisposizione di tale piano d’azione si dovrà tener conto anche delle opportune azioni (proporzionali ed efficaci) da intraprendere sulla base della localizzazione e della dimensione del focolaio di malattia.
Le Autorità Sanitarie territorialmente competenti per ogni operazione di spopolamento dovranno inviare all’Autorità Centrale, una relazione sul loro svolgimento riportando i seguenti dati: i motivi dello spopolamento; il numero e le specie di animali abbattuti; i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati; una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati; qualsiasi deroga concessa in conformità di un rischio per la salute umana o un rallentamento significativo di un processo di eradicazione di una malattia.
Al fine di rendere più agevole tale compito, i servizi veterinari territorialmente competenti potranno avvalersi per l’invio di tali informazioni, di apposite funzionalità predisposte nel sistema informativo malattie animali nazionali – SIMAN accessibile al sito www.vetinfo.sanita.it.
A cura di Cristina Fortunati – Ufficio stampa Sivemp Veneto – 19 luglio 2014
*il documento delle Linee guida è stato pubblicato da Anmvioggi