Ulteriore chiusura sulla vicenda delle progressioni verticali negli enti locali. A quasi due anni dall’entrata in vigore del Dlgs 150/2009, una recentissima sentenza del Tar Lazio di Latina, conferma l’orientamento delle sezioni riunite della Corte dei conti. Nonostante la vigenza dell’articolo 91 del Dlgs 267/2000 le autonomie territoriali non potranno più prevedere concorsi solamente riservati al personale interno. Le progressioni tra le aree hanno subito un duro colpo ad opera della Riforma Brunetta. Da una parte è stato infatti previsto che per poter procedere all’inquadramento superiore è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.
Dall’altra è stato sancito che il passaggio di carriera può avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico con (eventuale) riserva ai dipendenti interni, ma mai superiore al 50% dei posti.
Mentre quindi le progressioni orizzontali mantengono la loro natura premiante del merito o del percorso valutativo, le progressioni verticali, oltre a trasformarsi in progressioni di carriera, acquisiscono una nuova e certa finalità cui è correlato uno specifico procedimento.
I magistrati del Tar Lazio di Latina con la sentenza n. 689/2011 concludono quindi che la determinazione del responsabile del settore amministrativo di un Comune è illegittima perché prevede una procedura selettiva interna per la copertura di un solo posto di Comandante, anziché quella normativamente imposta dal Dlgs 150/2009, ovvero il concorso pubblico.
In questi casi non è neppure possibile invocare il principio di specialità del Dlgs 267/2000. Infatti il Tuel al l’articolo 91 prevede ancora che gli enti locali possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.
E questo nonostante l’articolo 1, comma 4 del medesimo decreto contenga la cosiddetta clausola di rafforzamento sull’impossibilità di una norma successiva di intercedere sugli istituti propri degli enti locali senza espressa modificazione. Infatti, la stessa Corte dei conti, Sezioni riunite, con la Deliberazione n. 10/2010 aveva già scardinato tale tesi ribadendo che l’articolo 91 del Tuel risulta abrogato per incompatibilità con le norme del Dlgs 150/2009.
Le regole per le progressioni di carriera sono pertanto esclusivamente quelle volute dalla Riforma Brunetta che abbiamo riassunte qui sopra: i passaggi tra le aree possono avvenire esclusivamente con riserva di concorso e vi possono partecipare solo lavoratori in possesso di titolo di studio necessario per l’accesso dal l’esterno.
Risulta quindi impossibile bandire un concorso per un solo posto interamente riservato ai propri dipendenti.
Le progressioni verticali vecchia maniera non sono quindi più attuabili dal 15 novembre 2009, ma, secondo il Tar Reggio Calabria (Sentenza n. 914/2010) è possibile portare a compimento quelle previste in bandi pubblicati prima dell’entrata in vigore del Dlgs 150/2009
Ilsole24ore.com – 26 settembre 2011