L’attività di medico convenzionato svolta in assenza di dipendenti non integra il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini dell’applicazione dell’Irap.
L’ordinanza 29127/2011 della sezione tributaria della Cassazione, depositata ieri, ricorda infatti che la Corte ha già avuto modo di affermare che per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale,«la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’articolo 22 dell’accordo collettivo nazionale perla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale rientra nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale». La disponibilità di uno studio quindi «non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo» (Cassazione 10240/2100). Secondo l’articolo 22 citato: «Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate»
Sole 24 Ore di venerdì 30 dicembre 2011