Chiunque venda prodotti e presti servizi, anche professionali, dovrà obbligatoriamente dotarsi di strumenti elettronici di pagamento. Di più: i pagamenti elettronici, per esempio per l’acquisto di ticket per i mezzi pubblici, potranno essere effettuati tramite tablet e smartphone.
E anche le pubbliche amministrazioni saranno obbligate ad accettare pagamenti in formato elettronico e dovranno pubblicare sui loro siti internet i rispettivi codici Iban. Sono solo alcune delle innovazioni contenute nel decreto crescita 2.0 (n. 179/2012), ieri definitivamente convertito in legge dalla camera dei deputati. Il provvedimento, tra le altre cose, liberalizza l’accesso universale a internet, mette in rete gli edifi ci scolastici, prevede uno sgravio di imposta per gli editori di opere digitali, introduce il fascicolo sanitario elettronico e servizi sanitari online per il cittadino. Internet scuole. Con la legge in questione è stato disposto che per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il ministro dell’istruzione, d’intesa con la Conferenza unifi cata, defi nirà appositi piani triennali e i relativi fi nanziamenti. Ma un dato è già certo: per i nuovi edifi ci scolastici gli enti locali responsabili dovranno includere l’infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie. Credito di imposta per il digitale. Sarà riconosciuto un credito d’imposta del 25% dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, alle imprese che sviluppano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali. L’agevolazione si applicherà per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Carta dei diritti. È riconosciuta l’importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza. Per superare il defi cit deve essere assicurato l’accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fi ne, lo stato ha deciso di promuovere una «Carta dei diritti», nella quale sono definiti i princìpi e i criteri volti a garantire l’accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura. Domicilio digitale. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato e senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dei dirigenti. Pec delle imprese. Nuovo rinvio per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale. Le stesse, infatti, sono tenute a depositare, presso l’uffi cio del registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L’uffi – cio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certifi cata, anziché sanzionare l’impresa, com’è previsto attualmente, sospende la domanda fi no a integrazione della stessa con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. La rubrica delle Pec. L’accesso all’Ini-Pec (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) delle imprese e dei professionisti, tenuto dal ministero per lo sviluppo economico è consentito non solo a p.a., professionisti e imprese, ma anche ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. Biglietto con il cellulare. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio e al fi ne di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto dovranno consentire l’utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l’addebito diretto su credito tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione
ItaliaOggi – 14 dicembre 2012