La tariffa professionale del consiglio nazionale dei dottori commercialisti resta in vigore per gli incarichi presi dal professionista prima dell’entrata in vigore del decreto legge sulle liberalizzazioni (il 24 gennaio 2012).
Ed è sempre consigliabile presentare al cliente un preventivo scritto. Quanto ai compensi per l’esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie, questi continuano a fare riferimento alle apposite tariffe in uso ai giudici. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale di categoria agli iscritti con l’informativa 21/2012.
Attività di liquidazione dei consigli degli ordini territoriali. Poiché la legge che va ad abrogare le tariffe professionali non dispone che per l’avvenire, a giudizio del Cndcec i Consigli degli ordini possono, in ogni caso, continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono a incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni e per i quali non si stato previamente concordato con il cliente il compenso.
Nuova disciplina dei compensi. Pur non prevedendosi all’orizzonte un obbligo di consegnare al cliente un preventivo scritto, il Cndcec consiglia di farlo indicando la pattuizione del compenso nonché l’indicazione degli estremi della polizza assicurativa. Poiché quest’ultima è da considerarsi obbligatoria solo a partire dal 13 agosto 2012, il Consiglio nazionale ritiene che il professionista fino a tale data debba indicare espressamente al cliente l’eventuale assenza di una copertura assicurativa. Altro aspetto che la nota informativa chiarisce è relativa alla liquidazione giudiziale del compenso. Che potrà esservi anche nelle ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato fra le parti al momento del conferimento dell’incarico. In questo caso, infatti, va evidenziato che l’articolo 9 del decreto sulle liberalizzazioni non prevede la nullità del contratto. Pertanto ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le parti, il commercialista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile.
Sulle funzioni giudiziarie o ausiliarie. In considerazione che le tariffe giudiziarie costituiscono cosa diversa dalle «tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» (queste ultime al centro delle liberalizzazioni) e che presentano carattere di specialità, secondo il consiglio nazionale i giudici continueranno ad utilizzarle.
ItaliaOggi – 8 marzo 2012