Il redditometro torna ai box. Il parere del Garante della privacy ha dato, dopo un’istruttoria di quattro mesi, il via libera alla nuova versione dello strumento di accertamento, ma ha messo una serie di condizioni di cui il Fisco dovrà tenere conto prima di partire con i 35mila controlli programmati.
Questo farà dilatare i tempi di avvio, anche se l’agenzia delle Entrate conta di accogliere i rilievi dell’Authority e partire il prima possibile. Anche perché le regole della versione 2.0 dello strumento contenute nel Dl 78/2010 avevano previsto maggiori incassi per lo Stato di circa 2,2 miliardi di euro nel triennio 2011-2013, di cui 815 milioni da portare a casa entro quest’anno.
Alcuni scogli potrebbero essere superati a stretto giro, per altri invece saranno necessari accorgimenti nella prossima dichiarazione dei redditi, come nel caso dell’informativa, la quale dovrà specificare che i dati indicati nei modelli Unico e 730 potranno essere utilizzati per il redditometro. L’Agenzia, inoltre, dovrà preoccuparsi di mettere in evidenza l’informativa sul proprio sito. Si tratta di interventi – ha evidenziato l’Authority guidata da Antonello Soro – che si sarebbero anche potuti evitare se fin dall’inizio dell’operazione fosse stata chiesta la consulenza del Garante, il quale avrebbe avuto modo di ricordare – come d’altra parte ha fatto ieri – che il codice della privacy chiede di utilizzare i dati personali senza mai perdere di vista i principi di correttezza e di proporzionalità. E a questo proposito, il Fisco contiene nei propri database già moltissime informazioni sui contribuenti, destinate ad aumentare con l’attuazione dello spesometro.
Ecco perché nell’immediato si aprirà la partita sulle spese medie Istat e su tutti quei valori «presunti» che non fanno parte già del patrimonio informativo dell’amministrazione finanziaria. Il Garante chiede, infatti, all’Agenzia di non utilizzare le medie Istat (riferite, per esempio, agli acquisti alimentari e all’abbigliamento) nella ricostruzione del reddito dei contribuenti se il Fisco non dispone di evidenze certe. Si tratta, infatti, di dati riferibili allo standard di consumo medio familiare e non possono essere ricondotti al singolo individuo se non con notevoli margini di errore. Va ricordato lo sforzo interpretativo già fatto dalla circolare 24/E/2013, che aveva “confinato” l’utilizzo delle medie Istat previsto dal decreto attuativo solo in un secondo momento nel contraddittorio (vale a dire nel confronto tra uffici delle Entrate e contribuenti) e solo nel caso in cui i chiarimenti forniti dal soggetto sul reddito ricostruito in base ad elementi certi non fossero risultati convincenti.
Ora il Garante chiede di farne proprio a meno: niente dati presunti anche perché la richiesta di informazioni su ambiti così personali lede i diritti di riservatezza. E nella richiesta di dati contenuta nell’invito al contraddittorio (l’atto inviato ai soggetti più a rischioevasione selezionati con lo strumento) dovrà essere messa nero su bianco la natura obbligatoria delle informazioni richieste con l’indicazione a chiare lettere delle conseguente in caso di mancata presentazione delle «prove».
Allo stesso tempo l’Authority chiede di non utilizzare il valore del fitto figurativo (attribuibile a chi non ha un’abitazione di proprietà o in affitto nel Comune di residenza) nella fase di selezione e di limitarsi a impiegarlo solo se necessario a seguito del contraddittorio e comunque verificando con attenzione la composizione del nucleo familiare. E questo anche perché le verifiche hanno consentito al Garante di ravvisare incongruenze nel funzionamento della banca dati, che attribuiva il fitto figurativo a due milioni di soggetti con meno di 18 anni.
Stop completo all’utilizzo delle medie Istat
Spese medie Istat non utilizzabili in assoluto ai fini del redditometro e rimodulazione delle fasi del contraddittorio preventivo: il Garante privacy interviene in modo risoluto sullo strumento di accertamento sintetico del reddito imponendo profonde modifiche alle procedure disegnate dall’agenzia delle Ento e famiglia anagrafica preclude infatti, ad avviso del Garante, all’attribuzione automatica al contribuente dei dati relativi al fitto figurativo e alle spese presunte sulla base dei dati Istat. Più nel dettaglio, il Garante ha precluso l’utilizzo dei dati delle spese medie Istat ai fini della determinazione dell’ammontare di spese frazionate o ricorrenti in relazione alle quali il Fisco non ha evidenze certe. Si tratta infatti di dati che possono essere riferiti allo standard di consumo medio familiare e, di conseguenza, non possono essere ricondotti correttamente ad un singolo individuo se non con notevoli margini di errore, in eccesso o in difetto.
Secondo il Garante neppure la fase di contraddittorio garantisce in maniera adeguata dalla ricostruzione delle voci di spesa corrente effettuata dall’Ufficio in base ai dati Istat. Si incide infatti fortemente nella sfera privata del contribuente obbligato a dover giustificare il sostenimento o meno di certe tipologie di spesa, anche relative alle sfere più intime della personalità quali il tempo libero o l’istruzione dei figli, portando inoltre a conoscenza nel dettaglio il funzionario dell’Agenzia del proprio stile di vita. Sul punto, ulteriore annotazione del Garante riguarda il fatto che gli importi su cui si fonda l’Ufficio nella stima in contraddittorio risalgono al 2009 e che il contribuente non è tenuto in alcun modo alla loro registrazione a fini contabili. Pur volendo collaborare, il contribuente non è in grado, per una evidente ed oggettiva difficoltà, di ricostruire esattamente il proprio reddito.
In ogni caso, la raccolta in contraddittorio da parte dell’Agenzia di informazioni relative ad ogni singolo aspetto della vita quotidiana a fini di controllo fiscale, seppur effettuato per una rilevante finalità di interesse pubblico, entra in conflitto con la necessità di rispettare i limiti posti dai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Per queste ragioni il Garante ha imposto all’Agenzia di rimuovere dalla banca dati, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento del 21 novembre 2013 ed anche in relazione all’annualità 2009, le informazioni circa l’attribuzione generalizzata in capo alla totalità dei contribuenti delle spese medie Istat effettuata nell’ambito dell’applicativo in uso agli uffici.
Il Sole 24 Ore – 22 novembre 2013