Condanna dura, 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa, per il dipendente di un’azienda ospedaliera. Fatale l’aver partecipato a una competizione agonistica per body builder nel periodo di assenza a lavoro per malattia, assenza corredata da un certificato medico ad hoc. Non regge l’ipotesi che le condizioni fisiche dell’uomo fossero incompatibili con l’attività di infermiere e compatibili con quella di body builder.
Il caso
Primi sintomi influenzali, con tanto di faringite: il buon senso spinge l’infermiere a ‘staccare’ per 2 giorni col lavoro, collocandosi in malattia. A corredo, ovviamente, il certificato medico ad hoc. Ma, in realtà, si tratta di un misero escamotage: l’uomo, difatti, viene beccato a partecipare a una gara di body building! Logica la condanna per il delitto di truffa, perché è risibile sostenere che le precarie condizioni fisiche lamentate dall’uomo siano incompatibili col lavoro quotidiano da infermiere, e compatibile colla partecipazione ad una competizione agonistica (Cass., sent. 9047/14). Tranchant la valutazione compiuta dai giudici in Tribunale e in Corte d’Appello: condanna a «6 mesi di reclusione» e a «600 euro di multa». Nessun dubbio sulla gravità della condotta addebitata all’uomo – sanzionato per il «delitto di truffa aggravata» –, il quale, «infermiere» in un’azienda ospedaliera, si è «assentato per due giorni» dal lavoro, «presentando un certificato medico», però non rimanendo a casa, bensì «partecipando, nel periodo della malattia, ad una gara di body building». Evidente, allo stesso modo, l’«ingiusto profitto» ottenuto dall’uomo, ossia una «retribuzione non dovuta», con relativo «danno» per l’azienda ospedaliera. Fisico. Ma è davvero corretta l’ottica adottata nel primo e nel secondo grado di giudizio? A porre la domanda è, ovviamente, il lavoratore – body builder per passione … –, il quale sostiene la tesi della veridicità della patologia – «faringite ed infiammazione delle vie respiratorie» – ufficializzata «dal certificato medico», aggiungendo che quella patologia è «incompatibile con lo svolgimento dell’attività di infermiere, e compatibile, invece, con la partecipazione ad una gara di body building». Questa obiezione, però, viene ritenuta risibile anche dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, ovviamente, confermano la condanna per il «delitto di truffa». È naturale, difatti, escludere che «possa partecipare ad una gara, che richiede prestanza fisica, colui che è fortemente indebolito da una sindrome influenzale». E comunque, aggiungono i giudici, «se la patologia influenzale si fosse presentata lieve, tale da consentire la partecipazione ad una gara così impegnativa sul piano della forza fisica», di sicuro quella stessa patologia non avrebbe potuto impedire alla persona ammalata «una normale attività lavorativa, non certo impegnativa dal punto di vista fisico, quale quella dell’infermiere».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 10 maggio 2014