La rinuncia alla ricongiunzione dei contributi previdenziali per accedere al “nuovo” cumulo introdotto dalla legge di bilancio 2017 è possibile solo per chi ha maturato il diritto al 1° gennaio 2017. Questa è la conclusione a cui si giunge leggendo la disposizione contenuta nella circolare 60/2017 con cui l’Inps ha recepito le nuove regole relative al cumulo per quanto riguarda il trasferimento dei contributi tra le sue gestioni, escluso quindi i casi in cui sono coinvolte le Casse di previdenza.
Con la legge di bilancio (la 232/2016) è stata ampliata la possibilità di cumulare i contributi versati in più gestioni. In particolare da quest’anno l’operazione può essere effettuata anche se si è già raggiunto un diritto a pensione (per esempio si hanno 20 anni di contributi in una gestione) e per ottenere la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne), oltre che per quella di vecchiaia.
A fronte di questa novità, con la legge 232/2016 è stato stabilito che «sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso (dalla ricongiunzione ndr) e la restituzione di quanto già versato solo nei casi in cui non sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto». La ricongiunzione, infatti, consente di trasferire i contributi da una gestione all’altra con l’applicazione delle regole e degli eventuali vantaggi prevista da quest’ultima. L’operazione, però, comporta un costo a carico dell’interessato che varia in relazione a diversi fattori tra cui anche il periodo da ricongiungere.
Il cumulo, invece, è gratuito, e quindi di fronte alla possibilità di ricorrervi oggi in situazioni non previste in passato, è stato prevista la possibilità, a determinate condizioni, di annullare la ricongiunzione. Secondo la legge di bilancio il diritto al ripensamento può essere esercitato entro il 1° gennaio 2018 e se non è stata già liquidata la pensione.
Nella circolare 60/2017, però, l’Inps introduce un ulteriore vincolo. Infatti l’istituto di previdenza precisa che il recesso dalla ricongiunzione può essere esercitato solo da chi ha perfezionato i requisiti per il nuovo cumulo entro il 1° gennaio 2017. Quindi si tratta di persone che in buona sostanza già avevano potenzialmente i requisiti per il nuovo cumulo, ma con le vecchie regole non potevano accedervi. Cosa che invece è diventata possibile da quest’anno.
Si tratta, per esempio, di chi cumulando arriva al minimo richiesto per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi se lavoratore dipendente) ma ha almeno 20 anni di contributi in una gestione da “sommare”. Fino all’anno scorso non poteva cumulare, il 1° gennaio 2017 invece sì.
Stessa cosa per quei lavoratori che, sommando i contributi, arrivano a 42 anni e 10 mesi di anzianità e con le nuove regole possono chiedere la pensione anticipata, mentre fino all’anno scorso no.
Rimanendo in questo ambito, resta escluso invece chi ha chiesto la ricongiunzione ma con le nuove regole potrebbe cumulare e maturare i minimi per l’anticipata magari questo mese o il prossimo. E sono esclusi dalla possibilità di ripensamento e di rimborso tutti quei lavoratori che hanno deciso con largo anticipo di portare in una sola gestione i contributi versati in un’altra, al fine di godere di un trattamento previdenziale più vantaggioso o per avvicinare la maturazione dei requisiti. Si tratta di un caso non improbabile, dato che la ricongiunzione è onerosa ma i relativi costi sono interamente deducibili e rateizzabili e quindi l’operazione spesso viene fatta quando si hanno ancora degli anni di lavoro davanti.
Il Sole 24 Ore – 26 marzo 2017